Fatti

Il Tribunale federale ha dovuto pronunciarsi sulla nozione di "domicilio in Svizzera" ai sensi degli articoli 42 cpv. 1 LAVS, 39 cpv. 1 e 42 cpv. 1 LAI, che condiziona il diritto alla rendita straordinaria e all'indennità per persona non autosufficiente dell'assicurazione invalidità.

Secondo una giurisprudenza costante anteriore alla 10a revisione dell'AVS, questa nozione implicava che l'assicurato avesse non solo il suo domicilio ai sensi del diritto civile, ma anche la sua residenza effettiva in Svizzera, con la volontà di mantenerla e di conservarvi il centro dei suoi rapporti. Con la 10a revisione, il requisito della "residenza effettiva" è stato codificato nei termini di "residenza abituale".

In una sentenza ATF 106 V 5, il Tribunale federale ha ritenuto che per il diritto alla rendita straordinaria (art. 42 cpv. 1 LAVS), si applica la nozione di domicilio in senso stretto, ossia quella degli articoli 23 e seguenti del Codice civile. Questa nozione comprende non solo il domicilio volontario, ma anche il domicilio derivato delle persone sotto tutela (vecchio art. 25 cpv. 1 CC). Il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse alcun motivo particolare proprio del diritto delle assicurazioni sociali per discostarsi da questa nozione specifica di domicilio ai sensi del Codice civile.

Per quanto riguarda il diritto all'indennità per persona non autosufficiente ai sensi dell'art. 42 LAI, il Tribunale ha ritenuto che si dovesse attenersi alla medesima nozione di domicilio in materia di rendita straordinaria.

Legge

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