Fatti
In una procedura di realizzazione di pegno che la banca A. aveva avviato contro [B.], l'ufficio esecuzioni ha messo all'asta il 29 agosto 1985 tre titoli ipotecari. Due di essi sono stati aggiudicati all'impiegato X. dell'ufficio esecuzioni. Dopo che [B.] era successivamente andato in fallimento, l'ufficio esecuzioni ha informato l'autorità di vigilanza cantonale sulla realizzazione del pegno. L'autorità di vigilanza ha deciso il 7 agosto 1986 che l'aggiudicazione dei due titoli ipotecari a X. fosse annullata come atto giuridico vietato ai sensi dell'art. 11 LEF.
Legge
Ai sensi dell'art. 11 LEF, è vietato agli impiegati e ai funzionari dell'ufficio esecuzioni e fallimenti concludere per proprio conto operazioni giuridiche relative a un credito da riscuotere o a un oggetto da realizzare dall'ufficio. Tali atti giuridici sono nulli.
Il ricorrente X. sosteneva che l'autorità di vigilanza potesse annullare l'aggiudicazione solo finché l'esecuzione fosse ancora pendente. Poiché tuttavia la procedura di realizzazione del pegno era stata conclusa, l'aggiudicazione non poteva più essere annullata. Il…