Art. 11 LEF

1 Ai funzionari e impiegati degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei fallimenti è vietato concludere negozi per proprio conto riguardo al credito per il quale l’ufficio procede o all’oggetto che è incaricato di realizzare. Gli atti che contravvengono a questo divieto sono nulli.
2 Gli ufficiali dei fallimenti sono tenuti a denunciare alle autorità di perseguimento penale tutti i crimini e i delitti perseguibili d’ufficio che essi o le persone a loro sottoposte constatano nell’esercizio della loro funzione o che sono loro segnalati e in relazione ai quali sussistono concreti elementi di sospetto.
3 Alle stesse condizioni, le persone che operano per l’ufficio dei fallimenti possono inoltre denunciare alle autorità di perseguimento penale i reati perseguibili d’ufficio constatati.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 44_III_147
    27/09/1918 · 5 citazioni
  2. 2
    Acquisto all'incanto di una cartella ipotecaria da parte di un collaboratore dell'ufficio delle esecuzioni
    · 09/09/1986 · 4 citazioni Riassunto
  3. 3
    Applicazione del divieto di concludere negozi per proprio conto ai membri della delegazione dei creditori nell'ambito della liquidazione di un concordato con abbandono dell'attivo
    · 18/09/1996 · 2 citazioni
  4. 4
    Vendita a trattative private nell'ambito di un fallimento
    · 30/04/2001 · 1 citazioni
  5. 5
    DTF 44_I_56
    19/04/1918 · 1 citazioni
  6. 6
    DTF 36_I_97
    03/02/1910 · 1 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 30/04/2001 · 1 citazioni de
  • Autorizzazione
    · 06/09/2024 · 0 citazioni de Riassunto
  • Richiesta
    HG180036
    · 24/08/2022 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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