Art. 11 LEF
1 Ai funzionari e impiegati degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei fallimenti è vietato concludere negozi per proprio conto riguardo al credito per il quale l’ufficio procede o all’oggetto che è incaricato di realizzare. Gli atti che contravvengono a questo divieto sono nulli.
2 Gli ufficiali dei fallimenti sono tenuti a denunciare alle autorità di perseguimento penale tutti i crimini e i delitti perseguibili d’ufficio che essi o le persone a loro sottoposte constatano nell’esercizio della loro funzione o che sono loro segnalati e in relazione ai quali sussistono concreti elementi di sospetto.
3 Alle stesse condizioni, le persone che operano per l’ufficio dei fallimenti possono inoltre denunciare alle autorità di perseguimento penale i reati perseguibili d’ufficio constatati.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 44_III_1475 citazioni27/09/1918 · 5 citazioni
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2Acquisto all'incanto di una cartella ipotecaria da parte di un collaboratore dell'ufficio delle esecuzioni4 citazioni
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3Applicazione del divieto di concludere negozi per proprio conto ai membri della delegazione dei creditori nell'ambito della liquidazione di un concordato con abbandono dell'attivo2 citazioni
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4Vendita a trattative private nell'ambito di un fallimento1 citazioni
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5DTF 44_I_561 citazioni19/04/1918 · 1 citazioni
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6DTF 36_I_971 citazioni03/02/1910 · 1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni30/04/2001 · 1 citazioni de
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Richiesta0 citazioniHG180036· 24/08/2022 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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