Fatti

Il 25 marzo 1993, A. è stato condannato a una pena detentiva condizionale per più casi di negligenza degli obblighi di mantenimento. Egli ha presentato appello contro tale sentenza. Il 2 dicembre 1993, i resistenti 1 e 2 (il segretario del tribunale superiore Y. e il presidente del tribunale superiore X.) hanno messo a disposizione per la consultazione, su richiesta dell'avvocato B. in rappresentanza della signora A., il fascicolo penale, incluso un estratto del casellario giudiziale di A. Successivamente, il 30 marzo 1994, i resistenti 1 e 2 hanno trasmesso nuovamente il fascicolo penale su richiesta della procura distrettuale di Andelfingen, al fine di chiarire il contesto del caso.

A. ha quindi sporto denuncia penale contro i resistenti 1 e 2 per violazione del segreto d'ufficio e violazione della legge sulla protezione dei dati. Tuttavia, la procura ha archiviato il procedimento, decisione confermata dal tribunale superiore del Canton Zurigo. Di conseguenza, A. ha presentato un ricorso di nullità federale chiedendo la riapertura del procedimento contro i resistenti 1 e 2.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di nullità. Ha ritenuto che A. non abbia subito alcun danno materiale o immateriale dal comportamento dei resistenti 1 e 2 e, pertanto, non possa far valere alcuna pretesa civile ai sensi dell'art. 270 cpv. 1 CPP. La trasmissione del fascicolo all'avvocato B. e la successiva trasmissione alla procura distrettuale sono state considerate legittime ai sensi delle pertinenti…