Fatti

S. era alle dipendenze di O. dal 1° maggio 1993. Secondo il contratto di lavoro del 5 marzo 1993, le parti avevano concordato che S. avrebbe ricevuto, oltre a uno stipendio mensile fisso di Fr. 4'500.-, anche una quota del 50% degli utili netti. Mensilmente, a S. veniva corrisposto un acconto di Fr. 1'000.- a titolo di partecipazione agli utili. Tuttavia, non veniva effettuato alcun rendiconto annuale della quota di utili.

Nel novembre 1995, il rapporto di lavoro è stato risolto. O. ha quindi richiesto la restituzione della partecipazione agli utili pagata in acconto a S., pari a un totale di Fr. 30'200.-, in quanto dal suo business non era mai risultato alcun utile.

Legge

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che il diritto di richiesta di restituzione del ricorrente per i pagamenti in acconto erogati in eccesso non deriva dal diritto dell'arricchimento senza causa, bensì dal contratto. Le parti avevano espressamente concordato pagamenti in acconto e un obbligo di rendicontazione, da cui si deve dedurre in buona fede che il convenuto è obbligato a restituire i pagamenti in acconto ricevuti in eccesso.

Il Tribunale federale ha respinto l'argomentazione del convenuto secondo cui non era stato…