Art. 67 CO
Prescrizione
1 L’azione di indebito arricchimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del suo diritto di ripetizione, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui è nato tale diritto.
2 Se l’arricchimento consiste in un credito verso il danneggiato, questi può rifiutarne il pagamento anche dopo prescritta l’azione d’indebito.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Richiesta di rimborso per spese di cura che si ritengono pagate di troppo50 citazioni
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2Prescrizione dell'azione di restituzione qualora venga rifiutata l'autorizzazione a un negozio giuridico che la presuppone; conoscenza del diritto di ripetizione (art. 67 cpv. 1 CO; art. 84 lett. b LDFR)39 citazioni
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3Diritto di esigere la restituzione di acconti pagati di troppo39 citazioni
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5Difetto della cosa locata; tasso di riduzione; natura giuridica della pretesa di restituzione; prescrizione19 citazioni
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618 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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9 citazioni
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8 citazioni
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Zweckentfremdung; Rückerstattung der Kantons- und Bundesbeiträge8 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.