Art. 67 CO

Prescrizione

1 L’azione di indebito arricchimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del suo diritto di ripetizione, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui è nato tale diritto.
2 Se l’arricchimento consiste in un credito verso il danneggiato, questi può rifiutarne il pagamento anche dopo prescritta l’azione d’indebito.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Richiesta di rimborso per spese di cura che si ritengono pagate di troppo
    · 14/06/2001 · 50 citazioni Riassunto
  2. 2
    Prescrizione dell'azione di restituzione qualora venga rifiutata l'autorizzazione a un negozio giuridico che la presuppone; conoscenza del diritto di ripetizione (art. 67 cpv. 1 CO; art. 84 lett. b LDFR)
    · 10/06/2003 · 39 citazioni Riassunto
  3. 3
    Diritto di esigere la restituzione di acconti pagati di troppo
    · 06/03/2000 · 39 citazioni Riassunto
  4. 4
    · 16/05/1988 · 24 citazioni Riassunto
  5. 5
    Difetto della cosa locata; tasso di riduzione; natura giuridica della pretesa di restituzione; prescrizione
    · 11/05/2004 · 19 citazioni Riassunto
  6. 6
    Prescrizione dell'azione tendente alla restituzione di prestazioni fornite per errore (art. 67 e 127 CO)
    · 13/03/2007 · 18 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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