Fatti

Il 25 marzo 1983, K. ha stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la W. AG, integrato da un "contratto individuale per l'estero". Questo contratto aggiuntivo prevedeva l'impiego di K. in Iraq dal 17 gennaio 1984 al 16 gennaio 1987.

Nel luglio 1985, la W. AG ordinò il rientro anticipato di K. dall'Iraq entro il 31 dicembre 1985 per motivi aziendali. K. protestò in quanto il contratto individuale per l'estero era valido fino al 16 gennaio 1987. Nel dicembre 1985, K. tornò dall'Iraq con la sua famiglia. Il 3 febbraio 1986 è stato licenziato senza preavviso.

K. ha fatto causa alla W. AG, richiedendo CHF 102'152.95. Il Tribunale del lavoro e il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo hanno respinto la domanda. K. ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha concluso che il licenziamento senza preavviso di K. da parte della W. AG era ingiustificato. Sebbene K. avesse commesso imprecisioni in relazione a un conteggio spese, che avrebbero potenzialmente compromesso il rapporto di fiducia, le istanze precedenti non avevano considerato la particolare situazione in cui si trovava K. dopo il suo rientro anticipato dall'Iraq. Gli era stato inizialmente assicurato oralmente che i supplementi sarebbero stati pagati anche durante il periodo senza impiego all'estero, il che la convenuta aveva successivamente revocato.

Inoltre, la convenuta non avrebbe dovuto licenziare K. senza preavviso, in quanto il contratto individuale per l'estero…