Art. 327a CO

1 Il datore di lavoro deve rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall’esecuzione del lavoro e, se è occupato fuori del luogo di lavoro, anche le spese di sussistenza.
2 Mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo può essere convenuto o stabilito un rimborso in forma d’indennità fissa, come diarie o indennità complessive settimanali o mensili, a condizione che copra tutte le spese necessarie.
3 È nullo ogni accordo, per il quale il lavoratore abbia a sopportare interamente o in parte le spese necessarie.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Rimborso delle spese del commesso viaggiatore; perenzione della pretesa perché fatta valere tardivamente
    · 04/05/2005 · 10 citazioni Riassunto
  2. 2
    Contratto di lavoro; richiamo da una missione all'estero; risoluzione immediata; termine di disdetta. - Ove, in base a un diritto contrattuale del datore di lavoro, un lavoratore è richiamato prima del termine di una mi…
    · 03/04/1990 · 2 citazioni Riassunto
  3. 3
    · 13/06/1989 · 2 citazioni Riassunto
  4. 4
    Regolamento relativo ai rimborsi spese per le imprese (circolare n° 25 della Conferenza svizzera delle imposte nella versione del 18 gennaio 2008); approvazione da parte dell'autorità fiscale del Cantone di sede; princi…
    · 14/10/2022 · 1 citazioni
  5. 5
    Condizioni per la deduzione dal salario delle spese di vitto e alloggio secondo tariffe conformi all'uso locale
    · 12/03/2021 · 0 citazioni Riassunto
  6. 6
    Carta di credito aziendale; nullità dell'obbligazione solidale assunta dal titolare della carta supplementare, dipendente della società titolare della carta principale
    · 21/04/1998 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.