Fatti
La A. UK LTD è una società controllata inglese della A. Holding AG con sede a U., che in Svizzera gestisce chalet e hotel. Essa recluta in Gran Bretagna giovani collaboratori per l'assistenza agli ospiti delle vacanze e stipula con loro contratti di lavoro a termine, soggetti al diritto inglese.
Il 24 maggio 2014 la società ha chiesto autorizzazioni di lavoro CE/AELS per l'impiego di collaboratori nella stagione estiva 2014. Il Servizio per l'industria, il commercio e il lavoro del Cantone Vallese (DIHA) ha richiesto il modulo «Attestazione di distacco», secondo cui i costi di distacco, in particolare vitto e alloggio, non possono essere dedotti dalla retribuzione.
Il 22 ottobre 2014 la DIHA ha respinto la domanda per un collaboratore, poiché la società aveva dedotto dalla retribuzione spese per vitto, alloggio, abbonamento allo sci e cassa malati. L'opposizione (21 novembre 2014) è stata respinta il 22 gennaio 2015. Il ricorso al Consiglio di Stato del Cantone Vallese del 10 marzo 2015 è stato respinto il 18 aprile 2018 insieme ad altri due procedimenti analoghi. Il ricorso amministrativo al Tribunale cantonale del Vallese è stato respinto il 23 novembre 2018.
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 14 gennaio 2019 la società chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale cantonale e l'accoglimento delle domande, in via subordinata il rinvio. La Direzione dell'economia pubblica del Cantone Vallese e la SECO chiedono il rigetto.
Controversa è la questione se la società con sede all'estero, che recluta persone per impieghi di breve durata in Svizzera, possa dedurre dalla retribuzione dei lavoratori distaccati i costi di alloggio e vitto, e se ciò costituisca una discriminazione vietata ai sensi dell'art. 9 Allegato I ALC, dell'art. 8 Cost. o dell'art. 2 ALC.
Diritto
La legge sui lavoratori distaccati (LDist) disciplina il distacco in senso proprio, ossia le prestazioni di servizi transfrontaliere (art. 1 cpv. 1 lett. a LDist) nonché gli impieghi in uno stabilimento in Svizzera di una società appartenente a un gruppo di imprese (art. 1 cpv. 1 lett. b LDist). L'applicabilità della LDist alla società con sede in Inghilterra non è contestata. La durata determinata del contratto di lavoro e la mancanza di impiego nello Stato di origine non vi si oppongono.
L'art. 2 cpv. 3 LDist statuisce un divieto di deduzione dei costi di alloggio e vitto, poiché tali indennità costituiscono soltanto il rimborso di spese effettive. Si presume che i lavoratori distaccati mantengano il proprio centro di vita all'estero e vi sostengano ancora dei costi. Il divieto vale per tutte le situazioni di distacco, indipendentemente dal fatto che il lavoro sia svolto in uno stabilimento svizzero. Determinante è che i lavoratori siano retribuiti e assicurati socialmente secondo il diritto dello Stato in cui abitualmente lavorano, qui quindi l'Inghilterra. La questione se lo stabilimento in Svizzera costituisca il luogo di lavoro abituale ai sensi dell'art. 327a CO può restare aperta, poiché l'art. 2 cpv. 3 LDist, quale norma speciale, prevale.
L'art. 13 CCL-L consente deduzioni nel settore alberghiero e della ristorazione, ma è concepito per lavoratori occupati sul posto di lavoro e non è paragonabile ai lavoratori distaccati. Non vi è quindi violazione del divieto di deduzione per il fatto che il CCL-L e l'art. 327a CO prevedano regole diverse.
Il divieto di deduzione non è assoluto. Le deduzioni che non violano il salario minimo sono in linea di principio ammissibili, ma secondo l'art. 3 periodo 2 LDist non possono superare la misura usuale nel luogo. La genesi della norma mostra che essa mira a migliorare la…