Art. 1 LDist
Oggetto e definizione
1 La presente legge disciplina le condizioni lavorative e salariali minime per i lavoratori che un datore di lavoro con domicilio o sede all’estero distacca in Svizzera, affinché essi per un periodo limitato:
- a. forniscano una prestazione lavorativa per conto e sotto la sua direzione nell’ambito di un rapporto contrattuale concluso con il destinatario della prestazione;
- b. lavorino in una succursale o in un’azienda che fa parte del gruppo imprenditoriale del datore di lavoro.
2 Essa disciplina parimenti il controllo dei datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera e le sanzioni applicabili a tali datori di lavoro, qualora questi violino le disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi dell’articolo 360a del Codice delle obbligazioni (CO). Disciplina inoltre la responsabilità solidale dell’appaltatore primario per il mancato rispetto da parte dei subappaltatori delle condizioni lavorative e salariali minime.
3 La definizione di lavoratore è retta dal diritto svizzero (art. 319–362 CO).
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Libera circolazione delle persone, misure di accompagnamento contro il dumping salariale, diritto di informazione delle commissioni tripartite2 citazioni
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2Condizioni per la deduzione dal salario delle spese di vitto e alloggio secondo tariffe conformi all'uso locale1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Arbeit (Entsendegesetz)4 citazioni
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2 citazioni
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1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.