Fatti

Il 6 dicembre 1996 l'impresa di trasporti G. ha presentato presso l'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Berna una richiesta di esecuzione forzata contro la Banca Popolare Svizzera, che è stata ricevuta il 16 dicembre 1996. L'intimazione di pagamento in questa esecuzione forzata è stata notificata l'8 gennaio 1997.

Il Credito Svizzero, che nell'ambito di una ristrutturazione aveva acquisito l'azienda e la sede della Banca Popolare Svizzera, ha presentato un reclamo all'autorità di vigilanza cantonale contro l'intimazione di pagamento. Ha sostenuto che la notifica fosse avvenuta in violazione dell'art. 46 cpv. 2 LEF, dopo il trasferimento della sede da Berna a Zurigo e il cambiamento della ragione sociale.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il reclamo. Ha constatato che, secondo la sua giurisprudenza (DTF 116 III 1), per la determinazione del luogo di esecuzione forzata in caso di trasferimento della sede di una società anonima è determinante il momento in cui la precedente sede è cancellata dal registro di commercio. Nel caso in questione, l'intimazione di pagamento è stata notificata prima della cancellazione della sede a Berna, motivo per cui essa…