Art. 46 LEF
1 Il debitore dev’essere escusso al suo domicilio.
2 Le persone giuridiche e le società inscritte nel registro di commercio sono escusse alla loro sede; le persone giuridiche non inscritte, alla sede principale della loro amministrazione.
3 Per debiti di un’indivisione ognuno dei partecipanti può essere escusso al luogo dove la comunione esercita la sua attività economica, quando non esista una rappresentanza.
4 La comunione dei comproprietari per piani è escussa al luogo in cui si trova il fondo.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Luogo di esecuzione40 citazioni
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2Luogo dell'esecuzione (art. 46 cpv. 1 LEF); domicilio di un debitore straniero (art. 20 LDIP)30 citazioni
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3Luogo dell'esecuzione (art. 46 cpv. 1, art. 48 LEF)28 citazioni
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4Foro dell'esecuzione (art. 46 cpv. 1, art. 48 e art. 50 cpv. 2 LEF)23 citazioni
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5Foro della procedura di rigetto dell'opposizione; foro d'esecuzione in caso di cambiamento di domicilio18 citazioni
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6Foro d'esecuzione (art. 46 cpv. 1 LEF); determinazione del domicilio giusta i criteri degli art. 23 cpv. 1 CC e 20 LDIP15 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Rückweisung Betreibungsbegehren (Betreibungsort; unbekannter Wohnsitz bzw. Aufenthaltsort des Schuldners)13 citazioni
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Mandato di pagamento12 citazioni
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Betreibungsort11 citazioni
Ultime sentenze del TF
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