Art. 46 LEF

1 Il debitore dev’essere escusso al suo domicilio.
2 Le persone giuridiche e le società inscritte nel registro di commercio sono escusse alla loro sede; le persone giuridiche non inscritte, alla sede principale della loro amministrazione.
3 Per debiti di un’indivisione ognuno dei partecipanti può essere escusso al luogo dove la comunione esercita la sua attività economica, quando non esista una rappresentanza.
4 La comunione dei comproprietari per piani è escussa al luogo in cui si trova il fondo.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Luogo di esecuzione
    · 04/11/1994 · 40 citazioni Riassunto
  2. 2
    Luogo dell'esecuzione (art. 46 cpv. 1 LEF); domicilio di un debitore straniero (art. 20 LDIP)
    · 31/03/1994 · 30 citazioni Riassunto
  3. 3
    Luogo dell'esecuzione (art. 46 cpv. 1, art. 48 LEF)
    · 15/09/1993 · 28 citazioni Riassunto
  4. 4
    Foro dell'esecuzione (art. 46 cpv. 1, art. 48 e art. 50 cpv. 2 LEF)
    · 05/04/1993 · 23 citazioni Riassunto
  5. 5
    Foro della procedura di rigetto dell'opposizione; foro d'esecuzione in caso di cambiamento di domicilio
    · 25/06/2010 · 18 citazioni Riassunto
  6. 6
    Foro d'esecuzione (art. 46 cpv. 1 LEF); determinazione del domicilio giusta i criteri degli art. 23 cpv. 1 CC e 20 LDIP
    · 18/02/1999 · 15 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Rückweisung Betreibungsbegehren (Betreibungsort; unbekannter Wohnsitz bzw. Aufenthaltsort des Schuldners)
    · 30/11/2016 · 13 citazioni de Riassunto
  • Mandato di pagamento
    · 23/12/2020 · 12 citazioni de Riassunto
  • Betreibungsort
    · 08/09/2010 · 11 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.