Fatti
Il ricorrente [A.] è stato sottoposto a un ordine di pagamento a Berna il 12 dicembre 2019. Ha presentato un'istanza di ricorso e un ricorso al Tribunale cantonale di Berna, che ha respinto il ricorso. Il ricorrente ha quindi chiesto l'annullamento della decisione impugnata e dell'ordine di pagamento al Tribunale federale.
Le parti sono [A.] (ricorrente), [B.] e [C.] (convenuti) e l'ufficio di esecuzione Berna-Campagna, ufficio di Campagna. Il valore della controversia ammonta a Fr. 403'745.05.
Il ricorrente sostiene di risiedere in Croazia e che la notificazione dell'ordine di pagamento a Berna sia invalida. Tuttavia, l'autorità inferiore ha concluso che il ricorrente aveva a Berna un luogo di soggiorno ai sensi dell'art. 48 LEF e che l'esecuzione era quindi ammissibile.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato la competenza dell'ufficio di esecuzione Berna-Campagna per la notificazione dell'ordine di pagamento. Ha stabilito che il ricorrente aveva a Berna un luogo di soggiorno ai sensi dell'art. 48 LEF, poiché si trovava regolarmente a Berna e aveva una stretta relazione con i suoi nipoti residenti in Svizzera.
Il tribunale ha respinto l'eccezione del ricorrente secondo cui l'autorità inferiore non aveva eseguito correttamente il controllo del domicilio da parte dell'ufficio di esecuzione. Ha stabilito che l'ufficio di esecuzione deve verificare le informazioni fornite dal…