Art. 20 LDIP

1 Giusta la presente legge, la persona fisica ha:
  1. a. il domicilio nello Stato dove dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente;
  2. b. la dimora abituale nello Stato dove vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori;
  3. c. la stabile organizzazione nello Stato dove si trova il centro della sua attività economica.
2 Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. In mancanza di domicilio, fa stato la dimora abituale. Le disposizioni del Codice civile svizzero concernenti il domicilio e la dimora non sono applicabili.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Foro d'esecuzione (art. 46 cpv. 1 LEF); determinazione del domicilio giusta i criteri degli art. 23 cpv. 1 CC e 20 LDIP
    · 18/02/1999 · 41 citazioni Riassunto
  2. 2
    Luogo dell'esecuzione (art. 46 cpv. 1 LEF); domicilio di un debitore straniero (art. 20 LDIP)
    · 31/03/1994 · 38 citazioni Riassunto
  3. 3
    Procedura di protezione dell'unione coniugale
    · 27/05/1993 · 36 citazioni Riassunto
  4. 4
    Divorzio; foro in caso di connessioni internazionali (art. 59 LDIP)
    · 09/02/1993 · 32 citazioni Riassunto
  5. 5
    · 15/03/2007 · 14 citazioni Riassunto
  6. 6
    Competenza internazionale per la modifica di una sentenza di divorzio per quanto riguarda l'attribuzione dei figli. 1. La competenza internazionale della Svizzera per decidere su di un'azione tendente alla modifica di u…
    · 09/09/1991 · 14 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Assicurazione sanitaria
    · 21/06/2022 · 8 citazioni de
  • Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
    · 18/06/2019 · 8 citazioni de
  • Betreibungsort
    · 08/09/2010 · 7 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.