Fatti
Il presente caso riguarda una controversia di divorzio con elementi di internazionalità. L'attrice, cittadina svizzera, ha proposto un'azione di divorzio contro il convenuto. Era controversa la questione se i tribunali svizzeri fossero competenti per questo procedimento.
Ai sensi dell'art. 59 LDIP, la competenza territoriale per i procedimenti di divorzio con elementi di internazionalità è determinata. Secondo l'art. 59 lett. b LDIP, i tribunali svizzeri sono competenti al domicilio dell'attore, se questi risiede in Svizzera da almeno un anno o è cittadino svizzero. Il giudice di primo grado aveva affermato la competenza dei tribunali svizzeri, in quanto l'attrice è cittadina svizzera.
Il convenuto ha tuttavia contestato che l'attrice avesse il suo domicilio in Svizzera al momento della proposizione della domanda. Ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 lett. a LDIP, una persona fisica ha il suo domicilio nello Stato in cui risiede con l'intenzione di permanervi. Questo concetto coincide con la nozione di domicilio di cui all'art. 23 CC.
Legge
Il Tribunale federale afferma che, per la valutazione del domicilio ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 lett. a LDIP, ci si può riferire alla giurisprudenza relativa all'art. 23 CC. Decisivo è se la persona abbia fatto o intenda fare del luogo in cui risiede il centro dei propri interessi vitali in modo riconoscibile per i terzi.
Il Tribunale federale sottolinea che, nel caso di abbandono del domicilio coniugale,…