Fatti

La società Y. GmbH ha ottenuto dal Presidente del Tribunale distrettuale III di Lucerna-Campagna il riconoscimento dell'esecutività di una sentenza parziale del Tribunale regionale di Amburgo contro X. La ricorrente X. ha presentato "opposizione" contro tale decisione presso il Tribunale cantonale di Lucerna, che tuttavia è stata respinta come tardiva. Il Tribunale federale annulla la sentenza del Tribunale cantonale, in quanto quest'ultimo avrebbe dovuto applicare il concetto di domicilio ai sensi dell'art. 20 LDIP anziché quello dell'art. 24 CC.

Legge

Il Tribunale federale afferma che nell'ambito dell'esecuzione ai sensi della Convenzione di Lugano sussistono rapporti internazionali. Pertanto, per la determinazione del domicilio ai sensi dell'art. 52 CLug, non è applicabile il concetto di domicilio del CC, bensì quello della LDIP. Ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 lett. a LDIP, una persona fisica ha il suo domicilio nello Stato in cui risiede con l'intenzione di permanervi. Il Tribunale cantonale avrebbe quindi dovuto accertare dove si trovasse il centro effettivo di vita della ricorrente al momento rilevante, per determinare quale termine di impugnazione di cui all'art. 36 CLug fosse applicabile.

Qualora risultasse che il centro effettivo di vita della ricorrente non si trovi più in Svizzera, bensì in un altro Stato…