Fatti
Il ricorrente [X.] è coinvolto in diversi procedimenti nel Cantone di Nidvaldo, che sono connessi al fallimento del suo matrimonio con [Z.]. In particolare, si tratta del collocamento esterno di suo figlio [Y.] da parte dell'autorità tutoria [A.] il 28 giugno 2010. Contro questo collocamento esterno e altre decisioni correlate, il ricorrente ha presentato vari ricorsi, alcuni dei quali sono ancora pendenti.
Il 23 maggio 2012, il ricorrente ha presentato un ricorso per diniego di giustizia e ritardo della procedura contro il Consiglio di Stato del Cantone di Nidvaldo e la Commissione di vigilanza del Gran Consiglio. Ha chiesto l'accertamento che, in particolare nel procedimento relativo alla legittimità e alla proporzionalità del collocamento esterno, siano stati violati il diritto a una decisione entro un termine ragionevole e il diritto a un giusto processo. Inoltre, ha richiesto che la Commissione di vigilanza sia incaricata di trattare immediatamente un precedente reclamo di vigilanza.
Legge
Il Tribunale federale non è entrato nel merito del ricorso. Ha affermato che il ricorso per diniego di giustizia o ritardo della procedura non costituisce una forma di ricorso autonoma, ma che bisogna fare riferimento all'ambito giuridico della decisione che si afferma essere stata negata o indebitamente ritardata. Nel caso in esame, il ricorso riguarda principalmente il collocamento esterno di un minore, per cui è ammissibile il ricorso in materia civile ai sensi degli art. 72 e seguenti LTF.
Il Tribunale federale ha inoltre affermato che, ai sensi dell'art. 94 LTF, il ricorso…