Fatti
In questa sentenza si trattava della questione se le indennità che un datore di lavoro paga ai suoi dipendenti per coprire i premi della cassa malati siano escluse dalla retribuzione determinante ai fini dei contributi AVS.
La Cassa di compensazione di Zugo aveva deciso che tali pagamenti sono soggetti all'obbligo contributivo AVS. Contro questa decisione la società [N. AG] ha presentato reclamo. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Zugo ha respinto il reclamo, motivo per cui la [N. AG] ha presentato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha affermato che in base all'art. 5 cpv. 1 e 14 cpv. 1 LAVS, in linea di principio tutti i redditi da attività lucrativa dipendente, ovvero la retribuzione determinante, sono soggetti all'obbligo contributivo AVS. Tuttavia, sono possibili eccezioni se il Consiglio federale, in virtù dell'art. 5 cpv. 4 LAVS, esclude determinati benefici sociali dall'inclusione nella retribuzione determinante.
Nella versione in vigore dal 1° gennaio 1997, l'art. 8 lett. b OAVS prevede una tale eccezione per i contributi del datore di lavoro agli assicuratori malattia e infortuni dei suoi dipendenti, a condizione che tutti i dipendenti siano trattati in modo uguale. Il Tribunale federale ha ritenuto legittima questa disposizione, in quanto il Consiglio federale ha così tenuto conto delle…