Fatti

Nell'ambito della verifica triennale delle condizioni di ammissione dei medicamenti nell'elenco delle specialità (ES), l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha informato la A. AG della verifica dei medicamenti con data di ammissione nell'ES 2010, 2007, 2004, 2001 ecc. Ai sensi dell'art. 65d cpv. 1bis dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal), l'UFSP ha valutato l'economicità del medicamento B. esclusivamente sulla base di un confronto dei prezzi esteri (CPE), senza effettuare un confronto terapeutico (CT). L'UFSP ha comunicato alla A. AG che B. è troppo caro rispetto alla media dei prezzi esteri e che pertanto intende ridurre il prezzo del 25,69%.

Contro la decisione dell'UFSP, la A. AG ha presentato ricorso. Il Tribunale amministrativo federale ha annullato la decisione e rinviato il caso all'UFSP affinché, dopo aver effettuato gli accertamenti necessari, emetta una nuova decisione sulla riduzione del prezzo, tenendo conto sia del CPE che del CT.

L'UFSP ha quindi presentato un ricorso di diritto pubblico chiedendo l'annullamento della decisione del Tribunale amministrativo federale e il ripristino della propria decisione del 19 settembre 2013.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso dell'UFSP. Ha affermato che l'art. 65d cpv. 1bis OAMal, il quale prevede una verifica basata esclusivamente sul prezzo, non è compatibile con il principio di legalità. La verifica periodica ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 LaMal deve essere esaustiva, comprendendo un'analisi costi-benefici. Un'analisi indiretta costi-benefici viene effettuata mediante il confronto terapeutico.

Il Tribunale federale ha…