Fatti

In questo caso si trattava del calcolo del minimo esistenziale in caso di pignoramento dello stipendio nei confronti di X. L'Ufficio delle esecuzioni di Basilea Città aveva effettuato pignoramenti dello stipendio il 16 ottobre 1992 e il 4 gennaio 1993, stabilendo il minimo esistenziale di X. Quest'ultimo ha presentato reclamo all'autorità di vigilanza cantonale, che tuttavia lo ha respinto il 23 marzo 1993. Successivamente, X. ha presentato ricorso alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha deciso quanto segue

1. Obbligo di collaborazione del debitore Il debitore è tenuto a comunicare all'Ufficio delle esecuzioni i fatti essenziali e i mezzi di prova per la determinazione del suo minimo esistenziale già al momento del pignoramento, non solo nel procedimento di reclamo.

2. Motivo di reclamo Con il ricorso ai sensi dell'art. 19 LEF può essere denunciata solo una violazione del diritto federale, non una violazione di diritti costituzionali, per la quale è competente il ricorso di diritto pubblico.

3. Considerazione delle spese:

  • I costi per la frequenza di scuole private dei figli non possono essere presi in considerazione nel minimo esistenziale.
  • Le spese per l'alloggio…