Fatti
A. gli è stata rilasciata una patente di guida provvisoria il 19 agosto 2011. A seguito di un incidente stradale il 22 maggio 2013, è stato condannato con ordinanza penale del 7 ottobre 2013 per semplice violazione delle norme sulla circolazione. Il Servizio cantonale della circolazione stradale e della navigazione del Cantone del Vallese (SCN) ha quindi pronunciato il 16 dicembre 2013 il ritiro della patente di guida provvisoria per un mese e la proroga del periodo di prova di un anno.
A causa dei successivi ricorsi presentati da A., la decisione del SCN non era ancora definitiva ed esecutiva alla scadenza del primo periodo di prova di tre anni, il 19 agosto 2014. Il SCN ha quindi rilasciato ad A. una patente di guida definitiva a titolo provvisorio, in attesa dell'esito del procedimento giudiziario.
Dopo che la sentenza del Tribunale cantonale del 17 aprile 2015 ha confermato la decisione del SCN, il ritiro della patente è stato eseguito dal 28 gennaio al 27 febbraio 2016. Al termine di questa esecuzione, il SCN ha notificato ad A. che la sua patente non era definitiva, ma una patente provvisoria prorogata di un anno, fino al 27 febbraio 2017, conformemente alla decisione del 16 dicembre 2013.
Legge
Il Tribunale federale ritiene che, sebbene questa soluzione non sia del tutto convincente, essa si impone per motivi di certezza del diritto. Infatti, al momento della commissione della seconda infrazione, A. era formalmente titolare di una patente definitiva e la decisione relativa alla sua prima infrazione non era ancora definitiva ed esecutiva.
Secondo il Tribunale…