Fatti

Il caso concerne una domanda di prestazioni depositata da [F.] il 30 giugno 2006 presso l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del cantone di Friburgo. La procedura amministrativa si è svolta esclusivamente in francese e la decisione è stata resa il 14 maggio 2008 nella stessa lingua. [F.] ha presentato un ricorso davanti al Tribunale cantonale del cantone di Friburgo il 17 giugno 2008, ma ha redatto il suo memoriale di ricorso in tedesco. L'ufficio AI ha chiesto che la procedura si svolgesse in francese e ha sollecitato la traduzione francese del memoriale di ricorso. Il Tribunale cantonale ha constatato che la procedura doveva svolgersi in francese e ha rifiutato di derogare alle regole del codice friburghese di procedura e di giurisdizione amministrativa, imponendo a [F.] di tradurre il suo memoriale di ricorso in francese sotto pena di non essere preso in considerazione.

[F.] ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico contro questa sentenza, chiedendo la sua annulazione e il rinvio della causa al Tribunale cantonale del cantone di Friburgo affinché entrasse nel merito del suo ricorso. L'ufficio AI ha concluso per il rigetto del ricorso.

Legge

La Corte ha esaminato la questione della libertà della lingua nelle procedure davanti alle autorità cantonali, in particolare l'art. 17 al. 2 della Costituzione del cantone di Friburgo, che consente a un giustiziabile di rivolgersi a un'autorità la cui competenza si estende all'intero cantone nella lingua ufficiale di sua scelta. La Corte ha considerato che questa disposizione costituisce un'eccezione al principio di territorialità e che le autorità cantonali devono accettare le richieste redatte in una delle due lingue ufficiali del cantone.

La Corte ha anche esaminato i lavori preparatori della Costituzione friburghese e ha constatato che la Costituente friburghese ha chiaramente espresso la sua volontà di erigere il libero scelta della lingua ufficiale nei rapporti con le autorità cantonali in…