Fatti
Il sig. P., nato nel 1947, è stato impiegato come muratore presso l'azienda B. dal 1° marzo 1976 al 31 dicembre 2001. Il 25 giugno 2002 ha presentato domanda di indennità di disoccupazione, dichiarando di essere disposto e in grado di lavorare a tempo parziale, al massimo per il 50% di un impiego a tempo pieno. La cassa di disoccupazione gli ha corrisposto indennità giornaliere di disoccupazione per i mesi da luglio a novembre 2002, sulla base di un reddito assicurato di Fr. 2'641.-. Dopo che P. si era annunciato per la percezione di prestazioni dell'AI, l'ufficio AI del Cantone di Soletta gli ha riconosciuto con effetto dal 1° aprile 2001 una rendita AI parziale, sulla base di un grado d'invalidità del 61%. Di conseguenza, la cassa di disoccupazione ha ridotto il reddito assicurato in proporzione al grado d'invalidità a Fr. 2'060.- e ha richiesto la restituzione di indennità giornaliere pagate in eccesso per un importo di Fr. 1'500.40 per i mesi da agosto a novembre 2002. Il tribunale cantonale ha annullato la decisione di restituzione, a seguito di che la cassa di disoccupazione ha presentato ricorso di diritto amministrativo.Legge
Il Tribunale federale afferma che, ai sensi dell'art. 40b OADI, in casi eccezionali è previsto un adeguamento del reddito assicurato qualora sopravvenga una riduzione della capacità lavorativa per motivi di salute immediatamente prima o durante la disoccupazione. Ciò si verifica quando la perdita di prestazioni non si è ancora riflessa sul salario, che costituisce, ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 LADI in combinato disposto con l'art. 37 OADI, la base di calcolo del reddito assicurato. Nel caso in esame, l'assicurato lavorava nello stesso stabilimento da oltre 20 anni quando, a partire dal 29 aprile 2000, sono sopraggiunti problemi di salute che…