Fatti
A. X., nata il 17 settembre 1974, e suo fratello B. X., nato il 25 luglio 1972, vivono dal 1977 e dal 1979 rispettivamente presso lo zio e sua moglie, i coniugi Y., a R. Sono figli dei cittadini stranieri C. e D. X., residenti all'estero.
Dopo che i coniugi Y. avevano presentato domande di adozione dei due bambini, l'autorità tutoria inferiore il 8 maggio 1980 (per A. X.) e il 25 marzo 1981 (per B. X.) ha deciso di accogliere le domande di adozione, di prescindere dal consenso della madre biologica in applicazione dell'art. 265c CC e di pronunciare le adozioni. La madre biologica D. X. ha appreso di queste decisioni solo dopo alcuni anni.
Legge
a) L'adozione di un minore richiede in linea di principio il consenso dei genitori biologici (art. 265a cpv. 1 CC). Da tale consenso si può prescindere ai sensi dell'art. 265c CC solo se un genitore è sconosciuto, assente per lungo tempo con domicilio sconosciuto o permanentemente incapace di discernimento (n. 1) oppure se non si è seriamente occupato del bambino (n. 2). Se si prescinde dal consenso per quest'ultimo motivo, la decisione in merito deve essere comunicata al genitore interessato (art. 265d cpv. 3 CC).
b) Con la modifica di legge entrata in vigore il 1° aprile 1973 è stata introdotta un'azione di impugnazione (artt. 269, 269a e 269b CC). Tuttavia, anche l'azione di impugnazione è soggetta a termini; deve essere proposta entro sei mesi dalla scoperta del motivo di impugnazione e in ogni caso entro due anni dall'adozione (art. 269b CC).
c) Ai sensi dell'art. 269 cpv. 1 CC, l'azione di impugnazione è espressamente prevista nel caso in cui il consenso non…