Art. 265a CC

Forma

1 Per l’adozione è richiesto il consenso del padre e della madre dell’adottando.
2 Il consenso dev’essere dato, oralmente o per scritto, all’autorità di protezione dei minori del domicilio o della dimora dei genitori o dell’adottando e registrato a verbale.
3 È valido anche ove non indicasse gli aspiranti all’adozione o questi non fossero ancora designati.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Adozione di un minorenne; astrazione dal consenso di un genitore (art. 265c n. 2 CC)
    · 10/11/1983 · 5 citazioni
  2. 2
    Adozione di un minorenne; astrazione dal consenso di uno dei genitori (art. 265c n. 2 CC)
    · 22/10/1987 · 2 citazioni
  3. 3
    Iscrizione di un certificato di nascita georgiano nel registro dello stato civile in caso di maternità sostitutiva
    · 01/07/2022 · 0 citazioni Riassunto
  4. 4
    Contratto medico; errore di sterilizzazione; responsabilità per le spese di mantenimento del figlio (non pianificato) della paziente
    · 20/12/2005 · 0 citazioni Riassunto
  5. 5
    Consenso all'adozione; impugnazione per incapacità di discernimento (art. 265a CC; art. 44 OG)
    · 04/03/1991 · 0 citazioni
  6. 6
    Adozione di un minorenne; astrazione dal consenso di uno dei genitori (art. 265c n. 2 CC); impugnabilità dell'adozione dopo che essa ha avuto luogo
    · 18/09/1986 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 20/12/2005 · 1 citazioni de
  • 26/04/2001 · 1 citazioni de
  • 29/10/2002 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.