Art. 265a CC
Forma
1 Per l’adozione è richiesto il consenso del padre e della madre dell’adottando.
2 Il consenso dev’essere dato, oralmente o per scritto, all’autorità di protezione dei minori del domicilio o della dimora dei genitori o dell’adottando e registrato a verbale.
3 È valido anche ove non indicasse gli aspiranti all’adozione o questi non fossero ancora designati.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Adozione di un minorenne; astrazione dal consenso di un genitore (art. 265c n. 2 CC)5 citazioni
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2Adozione di un minorenne; astrazione dal consenso di uno dei genitori (art. 265c n. 2 CC)2 citazioni
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3Iscrizione di un certificato di nascita georgiano nel registro dello stato civile in caso di maternità sostitutiva0 citazioni
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4Contratto medico; errore di sterilizzazione; responsabilità per le spese di mantenimento del figlio (non pianificato) della paziente0 citazioni
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5Consenso all'adozione; impugnazione per incapacità di discernimento (art. 265a CC; art. 44 OG)0 citazioni
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6Adozione di un minorenne; astrazione dal consenso di uno dei genitori (art. 265c n. 2 CC); impugnabilità dell'adozione dopo che essa ha avuto luogo0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni20/12/2005 · 1 citazioni de
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1 citazioni26/04/2001 · 1 citazioni de
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0 citazioni29/10/2002 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.