Fatti
In questo caso si trattava di un ricorso contro una decisione del Tribunale superiore del Cantone di Berna, in cui è stata respinta la richiesta di ricusazione del ricorrente [A.] contro la composizione della Camera di ricorso in materia penale.
[A.] aveva presentato una denuncia penale contro il dott. B. per aver rilasciato un falso certificato medico, falsificazione di documenti e possibili altri reati. Il Pubblico Ministero non ha avviato il procedimento, a seguito di che [A.] ha presentato ricorso al Tribunale superiore. Nel suo ricorso, ha sostenuto di ricusare il tribunale nella sua attuale composizione per sospetto di parzialità.
Il Tribunale superiore ha respinto la richiesta di ricusazione, a seguito di che [A.] ha presentato ricorso al Tribunale federale. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.
Legge
Ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 Cost. e dell'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un tribunale istituito per legge, competente, indipendente e imparziale. La composizione dell'organo giudicante deve quindi avvenire secondo criteri astratti e trasparenti.
Presso il Tribunale superiore del Cantone di Berna non vi sono criteri legislativi dettagliati per la composizione dell'organo giudicante. Ai sensi dell'art. 44 cpv. 1 GSOG, il presidente di divisione è responsabile dell'assegnazione dei casi e della distribuzione del carico di lavoro. La presidente della Camera di ricorso ha composto l'organo giudicante in base al criterio della disponibilità dei giudici, il che…