Fatti
X. è il promotore di un centro commerciale "Foxtown" a Mendrisio, che comprende circa quaranta negozi che rientrano nella definizione di "negozi di fabbrica". Il centro "Foxtown" di Villeneuve, di proprietà della Cassa Cantonale Vodese delle Pensioni Popolari, ha ricevuto l'autorizzazione per trasformare e ampliare un centro multifunzionale esistente per installarvi un centro "Foxtown". X. ha chiesto al Dipartimento dell'economia del Cantone di Vaud che il centro "Foxtown" di Villeneuve sia considerato un'impresa che soddisfa le esigenze del turismo, in modo da poter impiegare personale la domenica senza autorizzazione ufficiale.
Il Servizio dell'impiego del Cantone di Vaud ha respinto questa richiesta, ritenendo che il centro "Foxtown" non soddisfacesse le esigenze del turismo ai sensi dell'art. 41 cpv. 1 dell'ordinanza II concernente l'esecuzione della legge federale sul lavoro (OLT2). Il Dipartimento dell'economia ha successivamente accolto il ricorso di X. e riconosciuto il carattere di impresa che soddisfa le esigenze del turismo ai sensi dell'art. 27 cpv. 2 lett. c della legge federale sul lavoro (LTr) per il centro "Foxtown" di Villeneuve.
L'associazione UNIA e altri consorziati hanno fatto ricorso contro questa decisione, che è stata annullata dal Tribunale amministrativo del Cantone di Vaud. X. ha quindi fatto ricorso al Tribunale federale, che ha infine respinto il suo ricorso.
Legge
Il Tribunale federale ha ritenuto che il centro "Foxtown" di Villeneuve non soddisfacesse le esigenze del turismo ai sensi dell'art. 27 cpv. 2 lett. c LTr e dell'art. 41 cpv. 1 OLT2. Secondo la giurisprudenza, un'eccezione al divieto di lavoro domenicale deve essere interpretata in modo restrittivo, al fine di non…