Art. 27 LL
1 Determinate categorie di aziende o di lavoratori possono essere assoggettate, mediante ordinanza, a disposizioni speciali che sostituiscono, totalmente o parzialmente, gli articoli 9–17a, 17b cpv. 1, 18–20, 21, 24, 25, 31 e 36, in quanto ciò sia necessario data la loro particolare situazione.
1bis Le piccole aziende artigianali, in particolare, sono esonerate dall’obbligo d’autorizzazione per il lavoro notturno e domenicale se necessari per la loro attività.
1ter Nei punti di vendita e nelle aziende di prestazione di servizi situati nelle stazioni che, in ragione del grosso traffico viaggiatori, sono centri di trasporto pubblico, nonché negli aeroporti i lavoratori possono essere occupati la domenica.
1quater Nei negozi delle stazioni di servizio situati nelle aree di servizio autostradali e lungo le strade principali con traffico intenso di viaggiatori e la cui offerta di merci e servizi risponde principalmente ai bisogni dei viaggiatori, i lavoratori possono essere occupati la domenica e durante la notte.
2 Dette disposizioni speciali possono essere statuite in particolare per:
- a. gli istituti d’educazione e d’insegnamento, le opere sociali, gli ospedali, le cliniche, i gabinetti medici e le farmacie;
- b. gli alberghi, i ristoranti, i caffé e le aziende che li approvvigionano in occasione di manifestazioni speciali, come anche le aziende di spettacolo;
- c. le aziende che servono il turismo o la popolazione rurale;
- d. le aziende per l’approvvigionamento con merci facilmente deperibili;
- e. le aziende di trasformazione dei prodotti agricoli e le aziende orticole, non contemplate nell’articolo 2 cpv. 1 lett. e;
- f. le aziende forestali;
- g. le aziende per l’approvvigionamento con elettricità, gas o acqua;
- h. le aziende per l’approvvigionamento dei veicoli con carburante o la loro manutenzione e riparazione;
- i. le redazioni di quotidiani e periodici;
- k. il personale d’infrastruttura dei trasporti aerei;
- l. i lavoratori occupati in cantieri o cave che, per la posizione geografica o le condizioni climatiche o tecniche, richiedono un ordinamento particolare della durata del lavoro;
- m. le persone il cui lavoro consiste precipuamente in semplice presenza o in viaggi o spostamenti.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Apertura domenicale dei negozi15 citazioni
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2Divieto del lavoro notturno; inammissibilità della vendita di articoli al dettaglio nei negozi annessi alle stazioni di servizio dalle ore 01.00 alle ore 05.00 antimeridiane11 citazioni
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3Deroga alle regole concernenti il lavoro domenicale4 citazioni
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4Interpretazione coordinata degli artt. 39 cpv. 1 e 3 Lferr e 26 cpv. 2 e 4 OLL 2 in materia di lavoro domenicale nelle stazioni2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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bildet die Frage, ob die von den SBB als Bahnnebenbetriebe bezeichneten Unternehmen im Hauptbahnhof Zürich und im Bahnhof Stadelhofen gestützt auf Art. 65 ff. aArGV 2 bzw. Art. 26 ArGV 2 als Reisebedürfnisbetriebe von der Bewilligungspflicht für Sonntagsarbeit (Art. 18 und 19 ArG) ausgenommen sind. Gegen einen entsprechenden kantonal letztinstanzlichen Feststellungsentscheid steht die Verwaltungsgerichts19 citazioni
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13 citazioni10/02/2014 · 13 citazioni de
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13 citazioni22/03/2002 · 13 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.