Art. 27 LL

1 Determinate categorie di aziende o di lavoratori possono essere assoggettate, mediante ordinanza, a disposizioni speciali che sostituiscono, totalmente o parzialmente, gli articoli 9–17a, 17b cpv. 1, 18–20, 21, 24, 25, 31 e 36, in quanto ciò sia necessario data la loro particolare situazione.
1bis Le piccole aziende artigianali, in particolare, sono esonerate dall’obbligo d’autorizzazione per il lavoro notturno e domenicale se necessari per la loro attività.
1ter Nei punti di vendita e nelle aziende di prestazione di servizi situati nelle stazioni che, in ragione del grosso traffico viaggiatori, sono centri di trasporto pubblico, nonché negli aeroporti i lavoratori possono essere occupati la domenica.
1quater Nei negozi delle stazioni di servizio situati nelle aree di servizio autostradali e lungo le strade principali con traffico intenso di viaggiatori e la cui offerta di merci e servizi risponde principalmente ai bisogni dei viaggiatori, i lavoratori possono essere occupati la domenica e durante la notte.
2 Dette disposizioni speciali possono essere statuite in particolare per:
  1. a. gli istituti d’educazione e d’insegnamento, le opere sociali, gli ospedali, le cliniche, i gabinetti medici e le farmacie;
  2. b. gli alberghi, i ristoranti, i caffé e le aziende che li approvvigionano in occasione di manifestazioni speciali, come anche le aziende di spettacolo;
  3. c. le aziende che servono il turismo o la popolazione rurale;
  4. d. le aziende per l’approvvigionamento con merci facilmente deperibili;
  5. e. le aziende di trasformazione dei prodotti agricoli e le aziende orticole, non contemplate nell’articolo 2 cpv. 1 lett. e;
  6. f. le aziende forestali;
  7. g. le aziende per l’approvvigionamento con elettricità, gas o acqua;
  8. h. le aziende per l’approvvigionamento dei veicoli con carburante o la loro manutenzione e riparazione;
  9. i. le redazioni di quotidiani e periodici;
  10. k. il personale d’infrastruttura dei trasporti aerei;
  11. l. i lavoratori occupati in cantieri o cave che, per la posizione geografica o le condizioni climatiche o tecniche, richiedono un ordinamento particolare della durata del lavoro;
  12. m. le persone il cui lavoro consiste precipuamente in semplice presenza o in viaggi o spostamenti.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Apertura domenicale dei negozi
    · 28/02/2000 · 15 citazioni Riassunto
  2. 2
    Divieto del lavoro notturno; inammissibilità della vendita di articoli al dettaglio nei negozi annessi alle stazioni di servizio dalle ore 01.00 alle ore 05.00 antimeridiane
    · 15/07/2010 · 11 citazioni Riassunto
  3. 3
    Deroga alle regole concernenti il lavoro domenicale
    · 26/10/2012 · 4 citazioni Riassunto
  4. 4
    Interpretazione coordinata degli artt. 39 cpv. 1 e 3 Lferr e 26 cpv. 2 e 4 OLL 2 in materia di lavoro domenicale nelle stazioni
    · 27/02/2025 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • bildet die Frage, ob die von den SBB als Bahnnebenbetriebe bezeichneten Unternehmen im Hauptbahnhof Zürich und im Bahnhof Stadelhofen gestützt auf Art. 65 ff. aArGV 2 bzw. Art. 26 ArGV 2 als Reisebedürfnisbetriebe von der Bewilligungspflicht für Sonntagsarbeit (Art. 18 und 19 ArG) ausgenommen sind. Gegen einen entsprechenden kantonal letztinstanzlichen Feststellungsentscheid steht die Verwaltungsgerichts
    · 22/03/2002 · 19 citazioni de
  • 10/02/2014 · 13 citazioni de
  • 22/03/2002 · 13 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.