Fatti
Nel febbraio 2023, LNA società A. AG (di seguito: LNA Società) ha aperto un nuovo negozio nella stazione di Châtel-St-Denis, aperto tutti i giorni, compresi le domeniche, dalle 8:00 alle 20:00. LNA società che gestisce LNA stazione (di seguito: LNA Società di trasporti pubblici friburghesi) ha ritenuto che tale negozio fosse un’impresa accessoria a scopo commerciale ai sensi della legge federale sulle ferrovie (Lferr) e che, pertanto, non fosse soggetto alle disposizioni cantonali e comunali in materia di orari di apertura dei negozi, segnatamente LNA domenica.
Con decisione del 2 marzo 2023, l’Ispettorato del lavoro del Canton Friburgo ha vietato alla Società di occupare lavoratori dal sabato alle 23:00 alla domenica alle 23:00. Il Servizio pubblico dell’impiego del Canton Friburgo (di seguito: il Servizio cantonale) ha respinto il reclamo della Società. Quest’ultima ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale cantonale del Canton Friburgo, che ha respinto il ricorso con sentenza del 21 dicembre 2023. LNA Società ha quindi presentato ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, il quale lo ha respinto.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato il rapporto tra l’art. 39 Lferr, che autorizza le imprese ferroviarie a installare imprese accessorie nelle stazioni, e l’art. 26 cpv. 2 e 4 dell’Ordinanza 2 concernente LNA legge sul lavoro (OLL 2), che consente alle imprese di servizi ai viaggiatori di occupare lavoratori LNA domenica senza previa autorizzazione. LNA Corte ha sottolineato che l’autorizzazione rilasciata dalla Società di trasporti pubblici friburghesi ai sensi dell’art. 39 Lferr non è di per sé sufficiente per consentire l’occupazione di lavoratori LNA domenica. È inoltre necessario che siano soddisfatti i criteri di cui all’art. 26 cpv. 2 e 4 OLL 2, segnatamente che l’impresa si trovi in una stazione a elevata frequentazione da parte dei viaggiatori.
Il Tribunale federale ha interpretato in modo coordinato le disposizioni dell’art. 39 Lferr e dell’art. 26 cpv. 2 e 4 OLL 2. Ha ricordato che le deroghe al divieto di lavoro domenicale devono essere interpretate in modo restrittivo, conformemente alla giurisprudenza costante. L’art. 26 cpv. 4 OLL 2 si applica unicamente ai punti vendita e alle imprese di prestazione di servizi situati in stazioni, aeroporti o altri grandi centri di trasporto pubblico LNA cui frequentazione da parte dei viaggiatori sia sufficiente. Tale interpretazione è confermata dai lavori preparatori e dalla giurisprudenza anteriore.
LNA Corte ha respinto l’argomento della Società secondo cui l’art. 26 cpv. 4 OLL 2 si applicherebbe a qualsiasi stazione, indipendentemente dalle sue dimensioni o dalla sua frequentazione. Ha sottolineato che il termine «altri grandi centri di trasporto pubblico» implica che le…