Fatti
Il caso riguarda il recupero di pensioni di vecchiaia e invalidità indebitamente percepite. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha fatto ricorso contro una decisione della Commissione di ricorso AVS del Cantone di Zurigo, che considerava prescritto il diritto di recupero.
La Commissione dell'assicurazione invalidità (CII) è venuta a conoscenza per la prima volta il 12 marzo 1982 delle mutate condizioni reddituali dell'assicurato. Tuttavia, erano necessari ulteriori accertamenti per determinare il diritto di recupero in linea di principio e nella sua entità. Tali accertamenti sono stati possibili solo dopo il ricevimento del rapporto del datore di lavoro del 8 maggio 1982 presso la CII il 10 maggio 1982.
La Cassa di compensazione ha emesso la decisione di restituzione il 3 maggio 1983, quindi entro il termine di prescrizione annuale ai sensi dell'art. 47 cpv. 2 LAVS.
Legge
Il Tribunale federale ha deciso che per l'inizio del termine di prescrizione annuale ai sensi dell'art. 47 cpv. 2 LAVS non è determinante solo la conoscenza della Cassa di compensazione, ma anche la conoscenza della CII. Poiché la collaborazione di entrambi gli uffici amministrativi era necessaria per determinare il diritto di recupero, è sufficiente che la conoscenza necessaria sia presente presso uno degli uffici competenti.
Nel caso in…