Fatti

Il geologo B. [Y.], residente in Sudafrica, si occupava insieme a C. M. di un progetto di prospezione di diamanti sulla costa sud-occidentale del Sudafrica. Nell'estate del 1982, A. X., residente in Svizzera e sotto tutela, entrò in contatto con i due, a seguito di che vennero stipulati in Sudafrica una serie di contratti relativi al suddetto progetto. A. X. non fu poi in grado di adempiere agli obblighi da lei assunti in Sudafrica.

Dopo aver appreso che A. X. era sotto tutela, B. [Y.] presentò il 21 novembre 1983 presso il tribunale distrettuale competente una domanda di risarcimento danni contro di lei, sulla base dell'art. 411 cpv. 2 CC.

Con sentenza preliminare del 5 novembre 1986, il tribunale distrettuale stabilì che la convenuta fosse responsabile per il danno oggetto della domanda ai sensi dell'art. 411 cpv. 2 CC. Il ricorso presentato dalla convenuta contro tale sentenza è stato respinto dal tribunale cantonale superiore il 5 giugno 1987.

La convenuta ha presentato ricorso contro la sentenza preliminare del tribunale superiore al Tribunale federale, chiedendo che sia accertato che essa non è responsabile per il danno oggetto della domanda e che la domanda sia respinta integralmente.

Legge

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che il caso di specie debba essere valutato secondo il diritto sudafricano. La giurisdizione inferiore aveva affermato la responsabilità della convenuta secondo il diritto svizzero, in particolare l'art. 411 cpv. 2 CC. Tuttavia, il Tribunale federale ha rilevato che il fulcro delle trattative contrattuali si è svolto in Sudafrica e pertanto deve essere considerato come luogo di azione, rendendo così applicabile il diritto sudafricano.

Il Tribunale federale ha affermato che,…