Art. 411 CC
1 Ogniqualvolta sia necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore rimette all’autorità di protezione degli adulti un rapporto sulla situazione dell’interessato e sull’esercizio della curatela.
2 Per quanto possibile, il curatore coinvolge l’interessato nell’allestimento del rapporto e su richiesta gliene fornisce una copia.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 79_II_3562 citazioni05/11/1953 · 2 citazioni
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2Cartella ipotecaria e rendita fondiaria; eccezione tratta dalla incapacità di discernimento del debitore; protezione del terzo acquirente in buona fede (art. 872, 865/866 CC)1 citazioni
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3Contratto circa l'obbligo di mantenimento dei figli: approvazione da parte dell'autorità tutoria e effetti del contratto prima dell'approvazione0 citazioni
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4Responsabilità del tutore nei confronti dei terzi0 citazioni
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5Diritto internazionale privato0 citazioni
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6Quest'ultimo non può più rappresentare validamente il tutelato (consid. 5). 3. Può la buona fede della controparte sostituire il difetto di potere del rappresentante legale? Questione lasciata indecisa (consid. 6).0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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11 citazioni30/07/2018 · 11 citazioni de
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6 citazioni
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2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.