Fatti
Parti del procedimento: La ricorrente è la moglie di [B.A.] , soggetto a una curatela di rappresentanza. La controparte è l'Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) del Cantone di Sciaffusa. Autorità inferiore era il Tribunale superiore del Cantone di Sciaffusa.
Oggetto: Approvazione di rapporti e conti (art. 410, 411, 415, 425 CC) di curatori.
Fatti:
- Il 1° aprile 2014 l'APMA ha istituito per [B.A.] una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e della sostanza (art. 394 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 395 CC). Primo curatore era [C.] (curatela professionale [U.] ).
- Il 9 marzo 2016 vi è stato un cambio di mandatario a favore di [D.] (curatela professionale [V.] ). Il 7 marzo 2017 l'ambito di compiti è stato esteso ad abitazione e salute. Il 21 marzo 2017 l'APMA ha nominato [E.] come nuova curatrice.
- Con decisione del 14 agosto 2019 l'APMA ha approvato il rapporto di gestione e il conto di [E.] per il periodo dal 1° aprile 2016 al 31 marzo 2018 e le ha riconosciuto un'indennità di Fr. 5'000.-- nonché spese di Fr. 400.--. L'indennità è stata posta a carico di [B.A.] , con accertamento della sua indigenza e concessione dell'assistenza giudiziaria gratuita.
- Lo stesso giorno l'APMA ha approvato il rapporto finale e il conto finale di [C.] per il periodo 2014-2016 e lo ha discaricato.
- Il Tribunale superiore ha respinto con sentenza del 5 maggio 2020 il ricorso della moglie contro tali decisioni, nella misura in cui è entrato nel merito.
Procedura dinanzi al Tribunale federale: Con ricorso in materia civile del 12 giugno 2020 la ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza del Tribunale superiore e il rinvio per integrazione dei fatti. Il Tribunale federale non ha richiesto osservazioni.
Censure della ricorrente: approvazione tardiva del rapporto finale e del conto finale di [C.] ; tardiva presentazione del rapporto di [E.] e mancato ricevimento del rapporto intermedio; violazione del dovere di vigilanza (art. 415 CC) e del divieto di arbitrio (art. 9 Cost.); indennità di [E.] troppo elevata (24 invece di 12 mesi); restituzione di Fr. 14'755.40 e costi di cura; mancata entrata nel merito sul discarico di [D.] ; vizi di contenuto del rapporto di gestione (rappresentazione contraria ai fatti, certificato medico, prestazioni assicurative ridotte).
Diritto
Ammissibilità: Il ricorso in materia civile è diretto contro una decisione finale di un tribunale cantonale superiore quale istanza di ricorso in materia di approvazione di rapporti e conti (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6, art. 75, art. 90, art. 76 cpv. 1, art. 100 cpv. 1 LTF). La causa non è di natura patrimoniale almeno in parte. La domanda meramente cassatoria è sufficiente, poiché dalla motivazione risulta chiaramente che si chiede la mancata approvazione (art. 107 cpv. 2 LTF).
Cognizione e principio di allegazione: Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio, esamina con piena cognizione e fonda il giudizio sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1, art. 106 cpv. 1 LTF). La motivazione deve figurare nel ricorso stesso (art. 42 cpv. 2 LTF). La esposizione dei fatti data dalla ricorrente non è rilevante, poiché non è censurato un accertamento manifestamente inesatto (arbitrio). La critica puramente appellatoria è inammissibile.
Basi legali: Il curatore tiene il conto e lo sottopone periodicamente, al più tardi ogni due anni, all'approvazione (art. 410 CC); egli redige un rapporto (art. 411 CC). L'autorità esamina conto e rapporto, approva oppure esige la rettifica o il completamento e, se necessario, adotta provvedimenti (art. 415 CC). Il rapporto finale e il conto finale sono esaminati nello stesso modo (art. 425 CC).
Approvazione tardiva (rapporto finale di [C.] ): Un ritardo o un rifiuto di giustizia può essere censurato dopo l'avvenuta approvazione solo in presenza di un interesse attuale all'accertamento (DTF 125 V 373 consid. 1). Tale interesse non è stato dimostrato. La paventata prescrizione di crediti di terzi non riguarda direttamente la ricorrente. Non si entra nel merito di questa censura.
Presentazione tardiva (rapporto di [E.] ): L'APMA aveva invitato la curatrice a riferire e le aveva inviato un sollecito; il rapporto è pervenuto solo il 17 maggio 2019. Non è criticabile l'attesa di procedure parallele, avviate dalla stessa ricorrente e connesse alla gestione del mandato. L'APMA ha avuto conoscenza nel giugno 2019 del procedimento di responsabilità dello Stato; pertanto l'approvazione dell'agosto 2019 è avvenuta tempestivamente. Nessuna violazione del diritto. La censura di arbitrio per mancanza di vigilanza non regge, poiché il Tribunale superiore ha correttamente rinviato al reclamo di vigilanza quale rimedio giuridico, sul quale la ricorrente non si confronta.
Rapporto intermedio: Il preteso rapporto intermedio ordinato non è oggetto delle decisioni di approvazione impugnate e pertanto non viene esaminato.
Indennità di [E.] : La ricorrente è toccata al più indirettamente dal possibile obbligo di pagamento successivo secondo il diritto cantonale (§ 7 Beistandsentschädigungsverordnung SH). Il cambio è avvenuto durante il periodo biennale di rendicontazione in corso; [D.] era esonerato dal…