Fatti
M.W. sposò il 7 giugno 1985 V.S., che aveva due figli K.S. e L.S. Questo matrimonio fu divorziato il 14 maggio 1991. Il 19 giugno 1991 K.S. diede alla luce un figlio, il cui padre è il suo patrigno M.W. Il 22 marzo 1994 gli diede un secondo figlio. Il 9 marzo 1995 il cognome dei due figli fu cambiato da S. a W.
Il 25 settembre 2000, M.W. e K.S., che vivono in concubinato da anni, hanno presentato all'ufficio dello stato civile del distretto di Coira una richiesta di preparazione del matrimonio. Con decisione del 26 settembre 2000, l'ufficio dello stato civile ha respinto la richiesta a causa di un impedimento matrimoniale ai sensi dell'art. 95 cpv. 1 n. 2 CC. Il ricorso presentato da M.W. e K.S. contro tale decisione è stato respinto.
Legge
Il Tribunale federale ha confermato il rigetto della richiesta dei ricorrenti di preparazione del matrimonio. Secondo il tribunale, il divieto di matrimonio per relazioni tra patrigno/matrigna e figliastro/a ai sensi dell'art. 95 cpv. 1 n. 2 CC si applica anche quando dalla relazione tra genitore acquisito e figliastro nascono dei figli.
Il tribunale ha affermato che il divieto di matrimonio per relazioni tra patrigno/matrigna e figliastro/a serve a…