Fatti
Il 25 gennaio 2018, l'autorità fiscale spagnola ha chiesto all'Amministrazione federale svizzera delle contribuzioni (AFC) di ottenere informazioni dalla società svizzera A. SA riguardo ai contratti conclusi con la società brasiliana B. s/s Limitada, alla quale il contribuente B. aveva trasferito i suoi diritti di immagine. L'AFC ha ordinato ad A. SA di fornirle tali documenti e di informare B. della procedura di assistenza amministrativa avviata.
A. SA si è opposta alla trasmissione delle informazioni, invocando il segreto aziendale. Dopo aver ricevuto i documenti, l'AFC ha informato A. SA e B. delle informazioni che intendeva trasmettere all'autorità spagnola. Tra questi documenti figurava un contratto che legava A. SA, B. s/s Limitada e altre società brasiliane del gruppo A.
Con decisione del 30 ottobre 2018, l'AFC ha concesso l'assistenza amministrativa alla Spagna. A. SA ha fatto ricorso contro questa decisione. Il Tribunale amministrativo federale ha constatato la nullità della decisione, in quanto l'AFC aveva gravemente violato il diritto di essere ascoltate delle società brasiliane non avendole informate della procedura.
Legge
Il Tribunale federale respinge il ricorso dell'AFC. Ritiene che l'AFC non fosse tenuta a informare d'ufficio le società brasiliane dell'esistenza della procedura di assistenza amministrativa, poiché la loro legittimazione a ricorrere non risultava in modo evidente dal fascicolo.
Secondo il Tribunale federale, l'art. 14 cpv. 2 della legge sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale obbliga l'AFC a informare solo le persone la cui…