Fatti

La Cassa di compensazione di Basilea-Città ha comunicato alla ditta Triplan Ingegneria SA il 28 aprile 1975 che i suoi "collaboratori liberi professionisti" sono considerati giuridicamente dipendenti ai fini dell'AVS e soggetti all'obbligo contributivo. La ditta ha presentato reclamo contro questa "decisione", a seguito del quale la Commissione cantonale di ricorso di Basilea per le casse di compensazione ha accolto il reclamo il 3 ottobre 1975 e annullato la "decisione" della cassa.

La Cassa di compensazione ha quindi presentato ricorso di diritto amministrativo chiedendo l'annullamento della decisione di prima istanza e la conferma della sua "decisione". La ditta Triplan SA ha chiesto il rigetto del ricorso di diritto amministrativo.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni afferma che né la decisione della Commissione di ricorso né l'atto amministrativo della Cassa di compensazione del 28 aprile 1975 possono essere considerati decisioni di accertamento impugnabili ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. a o b LPA. Le decisioni non soddisfano i requisiti legali di una decisione, in quanto non stabiliscono o accertano diritti o obblighi concreti e individuali.

Pertanto, il ricorso di diritto amministrativo non viene entrato nel merito, in quanto né la decisione della Commissione di ricorso né…