Fatti

Dopo che la società di assicurazioni C. AG aveva acquisito la società di assicurazioni D. AG, i suoi dipendenti - per quanto riguarda il diritto previdenziale professionale - passarono dalla Cassa pensioni A. alla Cassa pensioni B. a partire dal 1° gennaio 2012. Ciò ha comportato una liquidazione parziale della Cassa pensioni A. al 31 dicembre 2011. La Cassa pensioni B. e un gruppo di ex dipendenti della D. AG hanno messo in discussione il piano di ripartizione relativo agli accantonamenti da trasferire collettivamente e hanno chiesto alla Vigilanza bernese LPP e delle fondazioni (BBSA) di effettuare un controllo corrispondente. La BBSA ha disposto che gli accantonamenti collettivi, ad eccezione di quelli per i casi di invalidità pendenti, devono essere trasferiti proporzionalmente agli assicurati usciti collettivamente.

La Cassa pensioni A. ha presentato ricorso contro la decisione della BBSA. Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso e ha accordato un indennizzo di parte di 15.000 franchi agli ex dipendenti della D. AG.

La Cassa pensioni A. ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.

Legge

Secondo il Tribunale federale, la liquidazione parziale e totale dell'istituto di previdenza deve essere effettuata nel rispetto del principio di parità di trattamento e secondo principi tecnici riconosciuti. In caso di uscita collettiva, oltre al diritto ai mezzi liberi, esiste anche un diritto proporzionale collettivo agli accantonamenti e alle riserve di fluttuazione.

Per valutare se un rischio tecnico-assicurativo viene trasferito, è rilevante solo la situazione…