Art. 53d LPP
Procedura in caso di liquidazione parziale o totale
1 La liquidazione parziale o totale dell’istituto di previdenza ha luogo tenendo conto del principio della parità di trattamento e secondo i principi tecnici riconosciuti. Il Consiglio federale definisce questi principi.
2 I fondi liberi devono essere calcolati in funzione del patrimonio valutato secondo il valore di realizzo.
3 Gli istituti di previdenza possono dedurre proporzionalmente i disavanzi tecnici, sempre che non ne risulti una riduzione dell’avere di vecchiaia (art. 15).
4 L’organo paritetico designato o l’organo competente stabilisce nell’ambito delle disposizioni legali e del regolamento:
- a. il momento esatto della liquidazione parziale;
- b. i fondi liberi e la quota da ripartire;
- c. l’importo del disavanzo e la sua ripartizione;
- d. il piano di ripartizione.
5 L’istituto di previdenza informa tempestivamente e in modo esaustivo gli assicurati e i beneficiari di rendite in merito alla liquidazione parziale o totale. Deve in particolare concedere loro il diritto di consultare i piani di ripartizione.
6 Gli assicurati e i beneficiari di rendite hanno il diritto di far verificare dalla competente autorità di vigilanza le condizioni, la procedura e i piani di ripartizione e di esigere una decisione in merito. Un ricorso contro la decisione dell’autorità di vigilanza ha effetto sospensivo soltanto se lo decide il presidente della competente corte del Tribunale amministrativo federale o il giudice dell’istruzione, d’ufficio o su richiesta del ricorrente. In assenza dell’effetto sospensivo, la decisione del Tribunale amministrativo federale ha effetto soltanto a vantaggio o a scapito del ricorrente.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Liquidazione parziale di un istituto di previdenza; interesse del personale restante alla perennità dell'istituto e diritto alla parità di trattamento del personale uscente quali principi equivalenti; diritto del person…58 citazioni
-
2Procedura in caso di liquidazione parziale51 citazioni
-
3Liquidazione totale di una fondazione padronale di beneficenza50 citazioni
-
4Liquidazione parziale di un fondo padronale di beneficenza40 citazioni
-
5Ammontare della prestazione d'uscita; deduzione dei disavanzi tecnici; nozione dei fondi liberi e della copertura insufficiente31 citazioni
-
6Legittimazione a ricorrere del fondo di garanzia31 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Previdenza professionale29 citazioni
-
26 citazioni
-
22 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.