Art. 53d LPP

Procedura in caso di liquidazione parziale o totale

1 La liquidazione parziale o totale dell’istituto di previdenza ha luogo tenendo conto del principio della parità di trattamento e secondo i principi tecnici riconosciuti. Il Consiglio federale definisce questi principi.
2 I fondi liberi devono essere calcolati in funzione del patrimonio valutato secondo il valore di realizzo.
3 Gli istituti di previdenza possono dedurre proporzionalmente i disavanzi tecnici, sempre che non ne risulti una riduzione dell’avere di vecchiaia (art. 15).
4 L’organo paritetico designato o l’organo competente stabilisce nell’ambito delle disposizioni legali e del regolamento:
  1. a. il momento esatto della liquidazione parziale;
  2. b. i fondi liberi e la quota da ripartire;
  3. c. l’importo del disavanzo e la sua ripartizione;
  4. d. il piano di ripartizione.
5 L’istituto di previdenza informa tempestivamente e in modo esaustivo gli assicurati e i beneficiari di rendite in merito alla liquidazione parziale o totale. Deve in particolare concedere loro il diritto di consultare i piani di ripartizione.
6 Gli assicurati e i beneficiari di rendite hanno il diritto di far verificare dalla competente autorità di vigilanza le condizioni, la procedura e i piani di ripartizione e di esigere una decisione in merito. Un ricorso contro la decisione dell’autorità di vigilanza ha effetto sospensivo soltanto se lo decide il presidente della competente corte del Tribunale amministrativo federale o il giudice dell’istruzione, d’ufficio o su richiesta del ricorrente. In assenza dell’effetto sospensivo, la decisione del Tribunale amministrativo federale ha effetto soltanto a vantaggio o a scapito del ricorrente.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Liquidazione parziale di un istituto di previdenza; interesse del personale restante alla perennità dell'istituto e diritto alla parità di trattamento del personale uscente quali principi equivalenti; diritto del person…
    · 09/06/2005 · 58 citazioni Riassunto
  2. 2
    Procedura in caso di liquidazione parziale
    · 23/12/2013 · 51 citazioni Riassunto
  3. 3
    Liquidazione totale di una fondazione padronale di beneficenza
    · 12/07/2013 · 50 citazioni Riassunto
  4. 4
    Liquidazione parziale di un fondo padronale di beneficenza
    · 30/08/2012 · 40 citazioni Riassunto
  5. 5
    Ammontare della prestazione d'uscita; deduzione dei disavanzi tecnici; nozione dei fondi liberi e della copertura insufficiente
    · 16/05/2012 · 31 citazioni Riassunto
  6. 6
    Legittimazione a ricorrere del fondo di garanzia
    · 03/07/2009 · 31 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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