Fatti

[A.], nata nel 1977, è madre di due figli (nati nel 2001 e 2004) e divorziata dal marito S. dal 4 luglio 2006. Derivato dal suo diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità e includendo i figli nel calcolo, l'Istituto di previdenza sociale del Cantone di Argovia (SVA) le ha concesso prestazioni complementari a decorrere dal 1° agosto 2006 con decisione del 3 novembre 2006. Dal 1° gennaio 2009, [A.] convive nuovamente con il suo ex marito. La SVA ha ricalcolato il suo diritto alle prestazioni complementari a partire da tale data, attribuendo ora i figli al padre. Con decisione del 25 giugno 2010, ha negato il diritto di [A.] alle prestazioni complementari a decorrere dal 1° gennaio 2009 e le ha imposto di restituire gli importi percepiti in eccesso pari a Fr. 68'876.-.

Legge

Il Tribunale federale respinge il ricorso di A. Secondo la giurisprudenza, il criterio determinante per il calcolo delle prestazioni complementari è sempre con chi convivono i figli. Non è rilevante chi esercita la potestà genitoriale o quale genitore si occupa effettivamente della cura dei figli. Ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LPC, le spese riconosciute e i redditi computabili del genitore avente diritto alla rendita sono in linea di principio sommati…