Fatti

Il sig. [M.], beneficiario di prestazioni complementari (PC) alla rendita di vecchiaia, ha subito un trattamento dentale tra novembre 1999 e gennaio 2000. I costi totali ammontavano a 7.775,15 CHF, di cui 200 CHF sono stati coperti dall'assicurazione complementare SWICA. Il sig. [M.] ha chiesto il rimborso del saldo di 7.575,15 CHF tramite le PC. L'istituto di compensazione delle PC del Cantone di San Gallo gli ha accordato solo 3.000 CHF, con la motivazione che non era stato preventivamente approvato alcun preventivo di costi.

Il sig. [M.] ha fatto ricorso contro questa decisione. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di San Gallo ha parzialmente accolto il suo ricorso e rinviato la questione all'istituto di compensazione delle PC per una nuova decisione. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha quindi fatto ricorso contro questa decisione cantonale.

Legge

Il DTF ritiene che l'art. 8 cpv. 3, 2a frase, dell'OMPC non possa essere interpretato in modo da limitare semplicemente il rimborso a 3.000 CHF quando non è stato preventivamente presentato alcun preventivo all'istituzione competente. Se il beneficiario delle PC dimostra che si tratta di un trattamento semplice, economico e adeguato, l'intero importo delle spese deve essere coperto nell'ambito dell'importo disponibile.

Pertanto, quando un trattamento dentale è stato effettuato senza un preventivo…