Art. 196 Cost.

Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale

Il trasferimento del trasporto merci di transito dalla strada alla ferrovia deve essere ultimato entro dieci anni dall’accettazione dell’iniziativa popolare per la protezione della regione alpina dal traffico di transito.
1 Per l’utilizzazione delle strade aperte al traffico generale, la Confederazione riscuote una tassa annua sui veicoli a motore e rimorchi svizzeri ed esteri con un peso complessivo di oltre 3,5 tonnellate ciascuno.
2 La tassa ammonta a: Fr. a. per gli autocarri e i veicoli articolati: – di oltre 3,5 fino a 12 tonnellate 650 – di oltre 12 fino a 18 tonnellate 2000 – di oltre 18 fino a 26 tonnellate 3000 – di oltre 26 tonnellate 4000 b. per i rimorchi: – di oltre 3,5 fino a 8 tonnellate 650 – di oltre 8 fino a 10 tonnellate 1500 – di oltre 10 tonnellate 2000 c. per gli autobus: 650
3 L’ammontare della tassa può essere adattato mediante legge federale, sempreché i costi del traffico stradale lo giustifichino.
4 Inoltre, il Consiglio federale può, mediante ordinanza, adeguare la categoria tariffale dalle 12 tonnellate in poi secondo il cpv. 2 a eventuali modifiche delle categorie di peso nella legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale.
5 Per i veicoli che non circolano in Svizzera tutto l’anno, il Consiglio federale gradua corrispondentemente l’ammontare della tassa; considera il dispendio causato dalla riscossione.
6 Il Consiglio federale disciplina l’esecuzione. Per speciali categorie di veicoli può stabilire le aliquote nel senso del cpv. 2, esentare dalla tassa determinati veicoli e emanare normative speciali segnatamente per i trasporti nella zona di confine. I veicoli immatricolati all’estero non vanno però privilegiati rispetto a quelli svizzeri. Il Consiglio federale può prevedere multe in caso di contravvenzione. I Cantoni riscuotono la tassa per i veicoli immatricolati in Svizzera.
7 In via legislativa si potrà rinunciare interamente o parzialmente alla tassa.
8 Il presente articolo ha effetto sino all’entrata in vigore della legge del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni.
1 I grandi progetti ferroviari comprendono la nuova ferrovia transalpina (NFTA), Ferrovia 2000, il raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità e il miglioramento, per mezzo di provvedimenti attivi e passivi, della protezione contro l’inquinamento fonico lungo le tratte ferroviarie.
2 Fino alla conclusione della rimunerazione e del rimborso degli anticipi al fondo di cui all’articolo 87a cpv. 2, i mezzi di cui all’articolo 86 cpv. 2 lett. e sono accreditati al finanziamento speciale del traffico stradale di cui all’articolo 86 cpv. 4 anziché al fondo di cui all’articolo 86 cpv. 2.
2bis Il Consiglio federale può utilizzare i mezzi di cui al cpv. 2 fino al 31 dicembre 2018 per finanziare l’infrastruttura ferroviaria e, in seguito, per rimunerare e rimborsare gli anticipi al fondo di cui all’articolo 87a cpv. 2. I mezzi sono calcolati conformemente all’articolo 86 cpv. 2 lett. e.
2ter L’aliquota di cui all’articolo 86 cpv. 2 lett. f si applica due anni dopo l’entrata in vigore di tale disposizione. Prima di tale data ammonta al 5 per cento.
3 Il finanziamento dei grandi progetti ferroviari conformemente al cpv. 1 avviene tramite il fondo di cui all’articolo 87a cpv. 2.
4 I quattro grandi progetti ferroviari previsti nel cpv. 1 sono decisi mediante leggi federali. Occorre provare la necessità e la realizzabilità di ogni grande progetto nel suo insieme. Per il progetto NFTA ogni diversa fase di costruzione è integrata nella legge federale. L’Assemblea federale stanzia i necessari mezzi finanziari mediante crediti d’impegno. Il Consiglio federale approva le tappe dei lavori e stabilisce le scadenze.
5 La presente disposizione è valida fino alla conclusione dei lavori di costruzione e del finanziamento (rimborso degli anticipi) dei grandi progetti ferroviari di cui al cpv. 1.
Sino al 23 settembre 2000 non saranno rilasciate autorizzazioni di massima, di costruzione, di avviamento o d’esercizio per nuovi impianti di produzione di energia nucleare.
Fino all’emanazione della pertinente legislazione federale, i Cantoni sono tenuti a riconoscere reciprocamente gli attestati di fine studi.
1 La Confederazione assicura l’approvvigionamento del Paese in cereali e farina panificabili.
2 La presente disposizione transitoria rimane in vigore sino al 31 dicembre 2003 al più tardi.
Per non oltre dieci anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione, i Cantoni possono mantenere i loro disciplinamenti che, per assicurare l’esistenza di parti significative di un determinato ramo dell’industria alberghiera e della ristorazione, subordinano alla prova del bisogno l’apertura di nuovi esercizi pubblici.
1 Sino all’entrata in vigore della nuova legislazione federale, il Consiglio federale disciplina i particolari.
2 Il giorno della festa nazionale non è computato nel n. dei giorni festivi secondo l’articolo 18 cpv. 2 della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro.
Gli assicurati che appartengono alla generazione d’entrata e che non dispongono pertanto di un periodo intero di contribuzione devono poter beneficiare della protezione minima prescritta dalla legge, a seconda dell’importo del loro reddito, entro 10–20 anni dall’entrata in vigore di quest’ultima.
La facoltà di riscuotere l’imposta federale diretta decade alla fine del 2035.
1 La facoltà di riscuotere l’imposta sul valore aggiunto decade alla fine del 2035.
2 Per garantire il finanziamento dell’assicurazione invalidità, il Consiglio federale aumenta le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2017, come segue: [tab] ...
3 Il provento dell’aumento secondo il cpv. 2 è devoluto integralmente al fondo di compensazione dell’assicurazione invalidità.
4 Per garantire il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria, dal 1° gennaio 2018 il Consiglio federale aumenta di 0,1 punti percentuali le aliquote secondo l’articolo 25 della legge del 12 giugno 2009 sull’IVA; in caso di proroga del termine di cui al cpv. 1, l’aumento si applica al più tardi sino al 31 dicembre 2030.
5 Il provento dell’aumento secondo il cpv. 4 è devoluto integralmente al fondo di cui all’articolo 87a.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 3a cpv. 7 lett. d LPC in relazione con l'art. 23 cpv. 1 e 4 OPC-AVS/AI: Determinazione della parte di sostanza computabile
    · 19/12/2001 · 14 citazioni Riassunto
  2. 2
    Eventualmente sulla base di un preventivo) sono adempiute
    · 06/05/2004 · 13 citazioni Riassunto
  3. 3
    · 24/05/2016 · 10 citazioni Riassunto
  4. 4
    Limitazione del n. dei fornitori di prestazioni ammessi ad esercitare la propria attività a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie (blocco del personale medico); ordinanza che l'introduce nel Cant…
    · 27/11/2003 · 7 citazioni Riassunto
  5. 5
    Iscrizione nel registro cantonale degli avvocati, presupposto dell'indipendenza dell'avvocato
    · 29/01/2004 · 6 citazioni Riassunto
  6. 6
    Art. 11 cpv. 1 della legge (del Canton San Gallo) del 31 marzo 1977 sui contributi cantonali a scuole private speciali nella versione del 23 settembre 2007
    · 28/07/2014 · 4 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 29/01/2004 · 6 citazioni de
  • Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Solothurn, Steuerperiode 2013
    · 31/01/2019 · 2 citazioni de Riassunto
  • Eintragung in das kantonale Anwaltsregister
    · 13/12/2003 · 2 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.