Fatti

In questo caso, la richiedente ha ereditato diversi immobili dalla madre. In sede di divisione ereditaria, gli eredi si sono reciprocamente accordati un diritto di partecipazione agli utili in caso di vendita degli immobili, per un periodo di 25 anni. La questione è se tali diritti di partecipazione debbano essere dedotti dal valore venale degli immobili che non servono come abitazione ai sensi dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, nel calcolo del patrimonio netto ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. c LPC.

Legge

Il Tribunale federale ritiene che i diritti di partecipazione agli utili, sebbene puramente obbligatori, non debbano essere dedotti dal valore venale degli immobili nel calcolo del patrimonio netto. Infatti, la richiedente dispone liberamente di tali immobili (vendita, costituzione di ipoteca) e il loro valore deve quindi essere preso in considerazione integralmente, indipendentemente dagli obblighi futuri nei confronti dei coeredi. Solo la realizzazione effettiva di tali diritti di partecipazione, in caso di vendita degli immobili, potrebbe dar luogo a un nuovo calcolo delle prestazioni complementari.

Inoltre, a differenza della situazione in cui una persona ha dato un bene in garanzia per i debiti di un terzo, qui la realizzazione dell'obbligo della richiedente nei confronti dei suoi…