Fatti

I coniugi [A.A.] e [A.B.] sono proprietari di un terreno di 992 m2 in [U.] /SO, su cui hanno costruito una casa unifamiliare a sé stante e un edificio annesso. I costi di costruzione ammontavano a circa Fr. 1,3 Mio. L'Ufficio delle imposte del Cantone Soletta (KStA/SO) ha fissato il valore locativo dei due edifici per il periodo di imposta 2013 a Fr. 33'630.-- ciascuno. I contribuenti hanno presentato un'opposizione e hanno sostenuto che il valore locativo ammonta a Fr. 27'615.-- all'anno. Il KStA/SO ha respinto l'opposizione. I contribuenti hanno presentato un ricorso e una domanda di revisione al Tribunale cantonale delle imposte di Soletta, che ha parzialmente accolto i ricorsi e ha fissato il valore locativo a Fr. 28'185.--.

L'Ufficio delle imposte del Cantone Soletta ha presentato un ricorso al Tribunale federale e ha chiesto che il valore locativo fosse fissato a Fr. 33'630.-- all'anno. I contribuenti e l'autorità inferiore hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato la portata del riferimento alle linee guida pubblicate dall'Amministrazione federale delle contribuzioni in § 9 Abs. 2 OTB/SO Nr. 15. Ha stabilito che la norma si applica agli edifici di costruzione sopra la media e che il riferimento alle linee guida dell'Amministrazione federale delle contribuzioni deve essere considerato come diritto integrativo.

Il Tribunale ha concluso che il riferimento in § 9 Abs. 2 OTB/SO Nr. 15 è statico e che la circolare 1969 dovrebbe essere utilizzata anche per i periodi di imposta dal 2010 al 2016. Ha ritenuto che…