Art. 128 Cost.
Imposte dirette
1 La Confederazione può riscuotere un’imposta diretta:
- a. sul reddito delle persone fisiche, con un’aliquota massima dell’11,5 per cento;
- b. sul reddito netto delle persone giuridiche, con un’aliquota massima dell’8,5 per cento;
- c. ...
2 Nella determinazione delle aliquote la Confederazione prende in considerazione l’onere causato dalle imposte dirette cantonali e comunali.
3 Le conseguenze della progressione a freddo per l’imposta sul reddito delle persone fisiche sono compensate periodicamente.
4 I Cantoni provvedono all’imposizione e all’esazione. Ad essi spetta almeno il 17 per cento del gettito fiscale lordo. Questa quota può essere ridotta sino al 15 per cento qualora lo esigano gli effetti della perequazione finanziaria.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 68 cpv. 1 LAID 200018 citazioni
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2Protezione della buona fede; competenza per la concessione dei cosiddetti "rulings"; effetto vincolante dei "rulings"14 citazioni
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3Sulla restituzione nel caso in cui un Cantone rivendica l'imposta federale diretta senza averne diritto5 citazioni
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4Termine di ricorso; decisione di accertamento in materia d'imposta federale diretta5 citazioni
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5Requisiti della riduzione per partecipazioni in presenza di un'alienazione parziale al di sotto del dieci per cento1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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5 citazioni24/08/2015 · 5 citazioni de
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4 citazioni
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3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.