Fatti

All'inizio del periodo fiscale 2014, la A. AG deteneva una partecipazione del 10,86% nella B. AG. Il 30 aprile 2014, ha venduto un pacchetto parziale del 3,14%, il che ha portato a un utile contabile di circa 49,5 milioni di franchi. L'autorità di tassazione ha negato la deduzione per partecipazioni su questo utile, in quanto la partecipazione ceduta era inferiore al 10%. La A. AG ha presentato ricorso fino alla Corte federale.

Legge

La Corte federale ha confermato l'opinione dell'istanza precedente. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 70 cpv. 4 lett. b LIFD 2007, la deduzione per partecipazioni sugli utili di alienazione presuppone cumulativamente un periodo di detenzione minimo di un anno, una quota di partecipazione minima del 10% e una quota di alienazione minima del 10%. Poiché la A. AG ha alienato solo il 3,14%, la quota di alienazione minima del 10% non è soddisfatta. Anche la seconda parte dell'art. 70 cpv. 4…