Art. 28 LAID
Casi particolari
1 Per le società di capitali o le società cooperative che possiedono almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di un’altra società oppure partecipano in ragione almeno del 10 per cento agli utili e alle riserve di un’altra società o i cui diritti di partecipazione hanno un valore venale di almeno un milione di franchi, l’imposta sull’utile è ridotta nella proporzione esistente fra il ricavo netto dei diritti di partecipazione e l’utile netto complessivo. Il ricavo netto corrisponde al reddito delle partecipazioni dedotti i relativi costi di finanziamento e un contributo del 5 per cento per la copertura delle spese amministrative; è fatta salva la prova delle spese amministrative effettive. Si considerano costi di finanziamento gli interessi passivi nonché gli altri costi economicamente equiparabili agli interessi passivi.
1bis I Cantoni possono estendere la riduzione agli utili in capitale delle partecipazioni come pure al ricavo della vendita dei relativi diritti d’opzione se la partecipazione alienata era almeno pari al 10 per cento del capitale azionario o sociale di un’altra società oppure dava diritto ad almeno il 10 per cento degli utili e delle riserve di un’altra società ed era per almeno un anno detenuta dalla società di capitali o dalla società cooperativa. Se in seguito ad alienazione parziale della partecipazione la percentuale scende al di sotto del 10 per cento, la riduzione per ciascun utile ulteriore da alienazione può essere accordata soltanto a condizione che i diritti di partecipazione alla fine dell’anno fiscale precedente l’alienazione corrispondevano a un valore venale di almeno un milione di franchi.
1ter Il ricavo dell’alienazione è considerato nel calcolo della riduzione solo in quanto superi i costi d’investimento. Le rettifiche di valore e gli ammortamenti sul costo d’investimento di partecipazioni del 10 per cento almeno sono computati negli utili imponibili per quanto non siano più giustificati.
1quater Riguardo alle società madri delle banche di rilevanza sistemica di cui all’articolo 7 cpv. 1 della legge dell’8 novembre 1934 sulle banche (LBCR), per il calcolo del ricavo netto di cui al cpv. 1 non sono considerati né i costi di finanziamento né i crediti iscritti a bilancio derivanti dal trasferimento interno al gruppo di risorse, relativi agli strumenti di capitale di terzi secondo l’articolo 11 cpv. 4 o 30b cpv. 6 o 7 lett. b LBCR approvati dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari ai fini dell’adempimento di esigenze prudenziali.
2 a 5 ...
6 Non sono ammesse altre eccezioni al calcolo ordinario dell’imposta prescritto dall’articolo 27.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Doppia imposizione intercantonale, divieto di un trattamento fiscale discriminatorio, riduzione per partecipazioni, immobili destinati all'investimento di capitali3 citazioni
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2Imposizione di dividendi; controllo astratto delle norme; obbligo costituzionale di applicare le leggi federali3 citazioni
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3Interpretazione dell'art. 62 cpv. 4 LIFD (art. 28 cpv. 1 ter LAID)1 citazioni
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4Computo globale d'imposta; riduzione dello sgravio per le società holding; estensione della delega al Consiglio federale1 citazioni
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5Requisiti della riduzione per partecipazioni in presenza di un'alienazione parziale al di sotto del dieci per cento0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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: Staats- und Gemeindesteuer (01.11.2003-31.12.2004), 2C_788/2012: Direkte Bundessteuer (01.11.2003-31.12.2004)10 citazioni
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Direkte Bundessteuer 2011 (Beteiligungsabzug auf Veräusserungsgewinnen)4 citazioni
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3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.