Fatti

La società [X. SA] (contribuente) deteneva una partecipazione del 23,55% nella società [Z. SA] . Nell'esercizio 2011/2012 ha alienato una quota dell'1,25%, il che ha comportato un utile netto di circa 2,7 milioni di franchi. Il contribuente ha rivendicato la deduzione per partecipazione nella sua dichiarazione fiscale, ma l'Ufficio cantonale delle imposte di Nidvaldo l'ha respinta. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Nidvaldo ha respinto il ricorso del contribuente. Successivamente, il contribuente ha presentato ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha confermato l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 70 cpv. 4 LIFD da parte dell'istanza precedente come conforme al diritto federale. Il testo della disposizione è chiaro e richiede che la partecipazione alienata ammonti ad almeno il 10% del capitale sociale o del capitale azionario di un'altra società, per giustificare la deduzione per partecipazione. L'alienazione isolata dell'1,25% non soddisfa questo requisito.

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