Fatti
Il caso riguarda un assicurato che ha richiesto alla cassa di compensazione del Cantone di Berna e al tribunale amministrativo del Cantone di Berna il rimborso dei costi per il risanamento delle sue otturazioni in amalgama attraverso le prestazioni complementari. La prima istanza aveva respinto la richiesta, in quanto non si trattava di un trattamento dentistico per il mantenimento della funzione dentale, bensì del trattamento di una malattia generale, che non è coperto dalle prestazioni complementari.
Legge
Il Tribunale federale è giunto a una conclusione diversa. Secondo il testo dell'art. 3d cpv. 1 lett. a LPC e dell'art. 8 cpv. 1 OPPC, in linea di principio tutti i costi del dentista, incluse le spese per misure di trattamento di malattie generali, rientrano nel diritto al rimborso, a condizione che si tratti di provvedimenti semplici, economici e appropriati.
La storia della genesi dell'art. 3d LPC e lo scopo e la finalità delle prestazioni complementari non rivelano alcuna limitazione ai trattamenti dentistici per il mantenimento della funzione dentale. Piuttosto, le misure odontoiatriche necessarie per il trattamento di una malattia generale possono essere attribuite al fabbisogno di base attuale.
Anche dal punto di vista sistematico, non è prevista un'esclusione generale di determinati interventi odontoiatrici. L'elenco nell'art.…