Fatti

I ricorrenti sono stati allontanati dalla polizia municipale di Berna in base all'art. 29 lett. b della legge di polizia del cantone di Berna da un determinato luogo (perimetro A) e sono stati soggetti a un divieto di accesso perché consumavano alcol in gruppo e mettevano in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica. L'allontanamento e il divieto di accesso sono stati disposti per una durata di tre mesi.

I ricorrenti hanno presentato ricorso al tribunale amministrativo del cantone di Berna, che ha respinto il ricorso. Successivamente, hanno presentato ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.

I ricorrenti hanno sostenuto che i provvedimenti di allontanamento e di divieto di accesso violavano la Costituzione, in particolare la dignità umana, la libertà personale, la libertà di riunione, il divieto di discriminazione e il divieto di arbitrio.

Legge

Base giuridica: I provvedimenti di allontanamento e di divieto di accesso si basano sull'art. 29 lett. b della legge di polizia del cantone di Berna, che consente alla polizia di allontanare temporaneamente le persone da un luogo se sussiste il fondato sospetto che esse mettano in pericolo o disturbino l'ordine e la sicurezza pubblica.

Costituzionalità della norma: Il Tribunale federale ha esaminato se la norma dell'art. 29 lett. b della legge di polizia è costituzionale. Ha concluso che la norma è sufficientemente determinata e soddisfa i requisiti di una base legale.

Applicazione della norma: Il Tribunale federale ha esaminato se l'applicazione della norma nel caso concreto è costituzionale. Ha concluso che i provvedimenti di allontanamento e di divieto di accesso sono giustificati da un interesse pubblico alla sicurezza dell'ordine e della sicurezza pubblica e soddisfano il…