Fatti
Il caso riguarda un ricorrente che aveva acquistato una Opel Rekord e successivamente l'aveva rivenduta, pur avendo almeno il sospetto che il veicolo fosse stato ottenuto attraverso un'azione penalmente rilevante. Il Tribunale superiore aveva condannato il ricorrente per ricettazione continuata.
Il ricorrente sosteneva che avrebbe dovuto essere dichiarato colpevole al massimo di semplice, ma non di ricettazione continuata, in quanto era stato in buona fede nell'acquisto della prima auto, l'Opel Rekord.
Legge
Il Tribunale federale afferma che, sebbene il ricorrente non potesse essere punito per ricettazione nell'acquisto dell'Opel Rekord per mancanza di dolo, gli mancava tuttavia la buona fede ai sensi degli artt. 714 cpv. 2 e 933 CC. Infatti, prestando la dovuta attenzione, avrebbe potuto riconoscere che il precedente proprietario non era autorizzato a vendere il veicolo.
Sebbene il cosiddetto "dolus subsequens", ovvero la conoscenza successiva della provenienza illecita, da solo non…